Strumento cosi' come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo di Estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di Estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana firmato il 13 ottobre 1983 1. Cosi' come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo di Estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003 (d'ora in avanti denominato "l'Accordo di Estradizione USA-UE"), i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana riconoscono che, conformemente alle disposizioni del presente Strumento, l'Accordo di Estradizione USA-UE si applica in relazione al Trattato bilaterale di Estradizione in vigore tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana firmato il 13 ottobre 1983 (d'ora in avanti denominato "Trattato di Estradizione del 1983") alle seguenti condizioni: a) L'Articolo 5 dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo X (1) e (7) dell'Allegato al presente Strumento regolera' il metodo di trasmissione e i requisiti riguardanti la certificazione, l'autentica o la legalizzazione della richiesta di estradizione e dei documenti a sostegno; b) L'Articolo 7 (1) dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo X (8) dell'Allegato al presente Strumento prevede un metodo alternativo di trasmissione della richiesta di estradizione e dei documenti a sostegno successivamente all'arresto provvisorio; c) L'Articolo 8 (2) dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo XI (3) dell'Allegato al presente Strumento regolera' la via che dovra' essere utilizzata per la presentazione di informazioni supplementari; d) L'Articolo 10 dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo XV dell'Allegato al presente Strumento regolera' la decisione relativa alle richieste di estradizione o di consegna presentate da diversi Stati nei confronti della stessa persona; e) L'Articolo 13 dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo IX dell'Allegato al presente Strumento regolera' l'estradizione riguardo alla condotta punibile con la pena di morte nella Parte Richiedente; f) L'Articolo 14 dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo XI bis dell'Allegato al presente 'Strumento regolera' le consultazioni nel caso in cui la Parte Richiedente contempli la presentazione di informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione. 2. L'Allegato riflette il testo integrato delle disposizioni del Trattato di Estradizione del 1983 e dell'Accordo di Estradizione USA-UE che sara' applicabile una volta che il presente Strumento entrera' in vigore. 3. Conformemente all'Articolo 16 dell'Accordo di Estradizione USA-UE, il presente Strumento si applica ai reati commessi prima e dopo della sua entrata in vigore. 4. Il presente Strumento non si applica alle richieste di estradizione formulate prima della sua entrata in vigore. 5. a) Il presente Strumento e' soggetto al completamento da parte degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana delle loro rispettive procedure interne applicabili per l'entrata in vigore. Al riguardo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana si scambieranno gli strumenti indicando che tali misure sono state completate. Il presente Strumento entrera' in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo di Estradizione USA-UE. b) In caso di estinzione dell'Accordo di Estradizione USA-UE, il presente Strumento sara' estinto e si applichera' il Trattato di Estradizione del 1983. Tuttavia, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana possono concordare di continuare ad applicare alcune o tutte le disposizioni del presente Strumento. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Strumento. FATTO a Roma, in duplice originale, questo terzo giorno di Maggio 2006 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Parte di provvedimento in formato grafico