(Allegato)
   Strumento cosi' come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo 
di Estradizione tra gli Stati  Uniti  d'America  e  l'Unione  Europea
firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato
di Estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il 
Governo della Repubblica Italiana firmato il 13 ottobre 1983 
 
   1. Cosi'  come  contemplato  dall'Articolo  3(2)  dell'Accordo  di
Estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato
il  25  giugno  2003  (d'ora  in  avanti  denominato  "l'Accordo   di
Estradizione USA-UE"), i Governi degli Stati Uniti d'America e  della
Repubblica Italiana riconoscono che, conformemente alle  disposizioni
del presente Strumento, l'Accordo di Estradizione USA-UE  si  applica
in relazione al Trattato bilaterale di Estradizione in vigore tra  il
Governo degli Stati Uniti d'America e  il  Governo  della  Repubblica
Italiana firmato il 13  ottobre  1983  (d'ora  in  avanti  denominato
"Trattato di Estradizione del 1983") alle seguenti condizioni: 
   a)  L'Articolo  5  dell'Accordo  di  Estradizione  USA-UE  di  cui
all'Articolo  X  (1)  e  (7)  dell'Allegato  al  presente   Strumento
regolera' il metodo di trasmissione  e  i  requisiti  riguardanti  la
certificazione, l'autentica o la legalizzazione  della  richiesta  di
estradizione e dei documenti a sostegno; 
   b) L'Articolo 7 (1) dell'Accordo di  Estradizione  USA-UE  di  cui
all'Articolo X (8) dell'Allegato al  presente  Strumento  prevede  un
metodo alternativo di trasmissione della richiesta di estradizione  e
dei documenti a sostegno successivamente all'arresto provvisorio; 
   c) L'Articolo 8 (2) dell'Accordo di  Estradizione  USA-UE  di  cui
all'Articolo XI (3) dell'Allegato al presente Strumento regolera'  la
via che dovra' essere utilizzata per la presentazione di informazioni
supplementari; 
   d) L'Articolo  10  dell'Accordo  di  Estradizione  USA-UE  di  cui
all'Articolo XV dell'Allegato  al  presente  Strumento  regolera'  la
decisione relativa alle  richieste  di  estradizione  o  di  consegna
presentate da diversi Stati nei confronti della stessa persona; 
   e) L'Articolo  13  dell'Accordo  di  Estradizione  USA-UE  di  cui
all'Articolo  IX  dell'Allegato  al  presente   Strumento   regolera'
l'estradizione riguardo alla condotta punibile con la pena  di  morte
nella Parte Richiedente; 
   f) L'Articolo  14  dell'Accordo  di  Estradizione  USA-UE  di  cui
all'Articolo XI bis dell'Allegato al presente 'Strumento regolera' le
consultazioni nel caso in  cui  la  Parte  Richiedente  contempli  la
presentazione di informazioni particolarmente sensibili a sostegno di
una richiesta di estradizione. 
   2. L'Allegato riflette il testo integrato delle  disposizioni  del
Trattato di Estradizione del  1983  e  dell'Accordo  di  Estradizione
USA-UE che sara' applicabile una  volta  che  il  presente  Strumento
entrera' in vigore. 
   3. Conformemente  all'Articolo  16  dell'Accordo  di  Estradizione
USA-UE, il presente Strumento si applica ai reati  commessi  prima  e
dopo della sua entrata in vigore. 
   4.  Il  presente  Strumento  non  si  applica  alle  richieste  di
estradizione formulate prima della sua entrata in vigore. 
   5. a) Il presente Strumento e' soggetto al completamento da  parte
degli Stati Uniti d'America e della Repubblica  Italiana  delle  loro
rispettive procedure interne applicabili per l'entrata in vigore.  Al
riguardo, i Governi degli Stati Uniti d'America  e  della  Repubblica
Italiana si scambieranno gli strumenti indicando che tali misure sono
state completate. Il presente Strumento entrera' in vigore lo  stesso
giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo di Estradizione USA-UE. 
   b) In caso di estinzione dell'Accordo di Estradizione  USA-UE,  il
presente Strumento sara' estinto e  si  applichera'  il  Trattato  di
Estradizione  del  1983.  Tuttavia,  i  Governi  degli  Stati   Uniti
d'America  e  della  Repubblica  Italiana   possono   concordare   di
continuare ad applicare alcune o tutte le disposizioni  del  presente
Strumento. 
 
   IN FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Strumento. 
 
   FATTO a Roma, in duplice originale, questo terzo giorno di  Maggio
2006 nelle lingue inglese  ed  italiana,  entrambi  i  testi  facenti
ugualmente fede. 
 
    

        PER IL GOVERNO                      PER IL GOVERNO
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA               DELLA REPUBBLICA ITALIANA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico