(Trattato - art. X)
                             ARTICOLO X 
            Domanda di estradizione e documenti relativi 
 
   1.  La  richiesta  di  estradizione   e   i   relativi   documenti
giustificativi saranno trasmessi attraverso i canali diplomatici, tra
i quali rientra la trasmissione prevista dal paragrafo 8 del presente
Articolo. 
   2. Tutte le richieste di estradizione sono accompagnate da: 
   a) documenti, dichiarazioni o altre informazioni che  specifichino
l'identita' della persona richiesta ed  il  luogo  ove  probabilmente
essa si trova, con, se disponibile, la descrizione fisica, fotografie
ed impronte digitali; 
   b) una breve esposizione dei fatti in questione,  che  includa  il
tempo ed il luogo del reato; 
   c) i testi di legge che descrivano gli elementi  essenziali  e  la
denominazione del reato per il quale l'estradizione e' richiesta; 
   d) i testi di legge che stabiliscono la pena per il reato; e 
   e) i testi di  legge  che  regolano  la  prescrizione  dell'azione
penale o dell'esecuzione della pena per il reato. 
   3. Le richieste di estradizione che  riguardano  persone  che  non
siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere  accompagnate
da: 
   a) una copia certificata conforme del  mandato  di  arresto  o  di
qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo; 
   b) una relazione sommaria dei  fatti,  delle  prove  pertinenti  e
delle conclusioni raggiunte, che fornisca una  base  ragionevole  per
ritenere che la persona richiesta abbia  commesso  il  reato  per  il
quale viene domandata l'estradizione; nel caso di richieste da  parte
dell'Italia, tale relazione sara' redatta da  un  magistrato  e,  nel
caso di richieste da parte degli Stati Uniti, dal "prosecutor" e 
comprendera', in tale ipotesi, una copia dell'atto di accusa; e 
   c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta e'  quella
cui si riferisce il mandato di arresto o l'ordine equivalente. 
   4. Una richiesta di estradizione che riguarda una persona  che  e'
stata  condannata  o  riconosciuta  colpevole,  e'  accompagnata,  in
aggiunta a quanto previsto nel paragrafo 2 del presente Articolo, da: 
   a) una copia della sentenza di condanna o, se trattasi di  persona
che. negli Stati Uniti e' stata riconosciuta colpevole, ma cui non e'
stata ancora comminata la pena, una attestazione in tal senso  di  un
funzionario giudiziario; 
   b) se la pena e' stata comminata, una copia della sentenza e una 
attestazione sulla durata della pena ancora da espiare; e 
   c) documenti dai quali risulti che  la  persona  richiesta  e'  la
persona riconosciuta colpevole. 
   5. Se la persona richiesta e' stata condannata "in absentia" o  in
contumacia, tutte le questioni connesse a tale aspetto della  domanda
sono decise  dall'autorita'  esecutiva  degli  Stati  Uniti  o  dalle
competenti autorita' italiane. In tali  casi,  la  Parte  Richiedente
deve produrre i documenti  indicati  nei  paragrafi  2,  3  e  4  del
presente  Articolo  e  una  dichiarazione  riguardante  le  eventuali
procedure cui potrebbe far ricorso  la  persona  richiesta  se  fosse
estradata. 
   6. I documenti  che  accompagnano  la  richiesta  di  estradizione
devono essere forniti  dalla  Parte  Richiedente  in  italiano  e  in
inglese. 
   7. I documenti che recano  la  certificazione  o  il  sigillo  del
Ministero  della  Giustizia  oppure  del  Ministero  o   Dipartimento
competente per  gli  affari  esteri  della  Parte  Richiedente,  sono
ammissibili nel procedimento di estradizione  nella  Parte  Richiesta
senza ulteriori formalita' di certificazione, autenticazione o  altra
forma di legalizzazione. "Ministero della Giustizia" e' per gli Stati
Uniti il  Dipartimento  della  Giustizia  degli  Stati  Uniti  e  per
l'Italia il Ministero della Giustizia italiano. 
   8. Se la Parte Richiesta tiene in stato di arresto provvisorio  la
persona di cui si chiede l'estradizione, la  Parte  Richiedente  puo'
adempiere all'obbligo di trasmettere la richiesta di estradizione e i
relativi documenti giustificativi per i canali diplomatici, ai  sensi
del paragrafo 1 del presente Articolo, presentando la richiesta  e  i
documenti all'Ambasciata della Parte Richiesta situata nel territorio
della Parte Richiedente. In tal caso,  la  data  di  ricezione  della
richiesta  da  parte  dell'Ambasciata  e'  considerata  la  data   di
ricezione da parte della Parte Richiesta ai fini della decorrenza del
termine che, ai sensi dell'art. 12 del presente Trattato, deve essere
rispettato per consentire la detenzione continuativa della persona.