ARTICOLO X Domanda di estradizione e documenti relativi 1. La richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi saranno trasmessi attraverso i canali diplomatici, tra i quali rientra la trasmissione prevista dal paragrafo 8 del presente Articolo. 2. Tutte le richieste di estradizione sono accompagnate da: a) documenti, dichiarazioni o altre informazioni che specifichino l'identita' della persona richiesta ed il luogo ove probabilmente essa si trova, con, se disponibile, la descrizione fisica, fotografie ed impronte digitali; b) una breve esposizione dei fatti in questione, che includa il tempo ed il luogo del reato; c) i testi di legge che descrivano gli elementi essenziali e la denominazione del reato per il quale l'estradizione e' richiesta; d) i testi di legge che stabiliscono la pena per il reato; e e) i testi di legge che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena per il reato. 3. Le richieste di estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere accompagnate da: a) una copia certificata conforme del mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo; b) una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che fornisca una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione; nel caso di richieste da parte dell'Italia, tale relazione sara' redatta da un magistrato e, nel caso di richieste da parte degli Stati Uniti, dal "prosecutor" e comprendera', in tale ipotesi, una copia dell'atto di accusa; e c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta e' quella cui si riferisce il mandato di arresto o l'ordine equivalente. 4. Una richiesta di estradizione che riguarda una persona che e' stata condannata o riconosciuta colpevole, e' accompagnata, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo 2 del presente Articolo, da: a) una copia della sentenza di condanna o, se trattasi di persona che. negli Stati Uniti e' stata riconosciuta colpevole, ma cui non e' stata ancora comminata la pena, una attestazione in tal senso di un funzionario giudiziario; b) se la pena e' stata comminata, una copia della sentenza e una attestazione sulla durata della pena ancora da espiare; e c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta e' la persona riconosciuta colpevole. 5. Se la persona richiesta e' stata condannata "in absentia" o in contumacia, tutte le questioni connesse a tale aspetto della domanda sono decise dall'autorita' esecutiva degli Stati Uniti o dalle competenti autorita' italiane. In tali casi, la Parte Richiedente deve produrre i documenti indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente Articolo e una dichiarazione riguardante le eventuali procedure cui potrebbe far ricorso la persona richiesta se fosse estradata. 6. I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione devono essere forniti dalla Parte Richiedente in italiano e in inglese. 7. I documenti che recano la certificazione o il sigillo del Ministero della Giustizia oppure del Ministero o Dipartimento competente per gli affari esteri della Parte Richiedente, sono ammissibili nel procedimento di estradizione nella Parte Richiesta senza ulteriori formalita' di certificazione, autenticazione o altra forma di legalizzazione. "Ministero della Giustizia" e' per gli Stati Uniti il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti e per l'Italia il Ministero della Giustizia italiano. 8. Se la Parte Richiesta tiene in stato di arresto provvisorio la persona di cui si chiede l'estradizione, la Parte Richiedente puo' adempiere all'obbligo di trasmettere la richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi per i canali diplomatici, ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, presentando la richiesta e i documenti all'Ambasciata della Parte Richiesta situata nel territorio della Parte Richiedente. In tal caso, la data di ricezione della richiesta da parte dell'Ambasciata e' considerata la data di ricezione da parte della Parte Richiesta ai fini della decorrenza del termine che, ai sensi dell'art. 12 del presente Trattato, deve essere rispettato per consentire la detenzione continuativa della persona.