(Trattato - art. XI)
                             ARTICOLO XI 
                      Documentazione aggiuntiva 
 
   1. Se la Parte Richiesta considera che la documentazione fornita a
sostegno di una richiesta di estradizione e' incompleta o  altrimenti
non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, tale  parte
richiedera'  la   presentazione   della   necessaria   documentazione
aggiuntiva.  La  Parte  Richiesta  fissera'  un   limite   di   tempo
ragionevole per la presentazione di tale documentazione e  concedera'
una ragionevole  proroga  qualora  la  Parte  Richiedente  ne  faccia
domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga. 
   2. Se la  persona  ricercata  e'  in  stato  di  detenzione  e  la
documentazione aggiuntiva presentata e' incompleta o  altrimenti  non
conforme ai requisiti previsti  dal  presente  trattato,  o  se  tale
documentazione non e' ricevuta entro il periodo fissato  dalla  Parte
Richiesta,  la  persona  puo'  essere   messa   in   liberta'.   Tale
scarcerazione non pregiudichera' un nuovo  arresto  e  l'estradizione
della persona ricercata se una  nuova  domanda  e  la  documentazione
aggiuntiva sono inviate in una data successiva. 
   3. Detta documentazione aggiuntiva puo' essere chiesta  e  fornita
direttamente  tra  il  Ministero  della  Giustizia  italiano  ed   il
Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti.