(Trattato - art. XI-bis)
                           ARTICOLO XI bis 
          Informazioni sensibili contenute nella richiesta 
 
   La Parte Richiedente che ipotizza la comunicazione  d'informazioni
particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione
puo' consultarsi con la Parte Richiesta per stabilire in  che  misura
la Parte Richiesta possa proteggere dette informazioni. Se  la  Parte
Richiesta e' impossibilitata a proteggere le  informazioni  nel  modo
voluto dalla Parte Richiedente, questo decide se comunicare  comunque
le informazioni.