(Trattato - art. XII)
                            ARTICOLO XII 
                         Arresto provvisorio 
 
   1. In caso di urgenza, ciascuna Parte Contraente  puo'  richiedere
l'arresto  provvisorio  di  una  persona  imputata   o   riconosciuta
colpevole di un reato che da' luogo ad estradizione.  La  domanda  di
arresto provvisorio deve essere  inoltrata  per  via  diplomatica,  o
direttamente tra il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti  e
il Ministero della Giustizia italiano, nel qual caso potranno  essere
utilizzati   i   canali    di    comunicazione    dell'Organizzazione
internazionale di polizia criminale (Interpol). 
   2.  La  domanda  deve  contenere:  la  descrizione  della  persona
richiesta, ivi compresa, se possibile, la sua nazionalita'; il  luogo
dove probabilmente si  trova;  un  breve  resoconto  dei  fatti,  ivi
compresi, se possibile, il tempo ed il luogo del commesso reato e  le
prove disponibili; un  attestato  dell'esistenza  di  un  mandato  di
arresto, con la data in cui e' stato emesso e il nome  dell'autorita'
giudiziaria che lo ha emesso; l'indicazione dei titoli dei reati,  la
citazione degli articoli di legge violati e della  pena  massima  che
puo'  essere  inflitta  con  la  sentenza,  oppure  una  attestazione
dell'esistenza di una sentenza di condanna contro  tale  persona  con
l'indicazione della data della pronuncia, dell'autorita'  giudiziaria
che la ha pronunciata e della  pena  eventualmente  inflitta;  e  una
dichiarazione attestante che una formale domanda di  estradizione  di
detta persona fara' seguito. 
   3. Una volta ricevuta la domanda, la Parte Richiesta effettuera' i
passi necessari per assicurare l'arresto della persona richiesta.  La
Parte Richiedente verra' prontamente informata  del  risultato  della
sua domanda. 
   4. L'arresto provvisorio avra' termine se entro un periodo  di  45
giorni dall'arresto della persona  richiesta,  l'autorita'  esecutiva
della Parte Richiesta  non  avra'  ricevuto  la  formale  domanda  di
estradizione e la documentazione relativa prevista dall'Articolo X. 
   5. La cessazione dell'arresto  provvisorio  prevista  in  base  al
paragrafo 4 del presente Articolo non pregiudichera' un nuovo arresto
e  l'estradizione  della  persona  richiesta   se   la   domanda   di
estradizione e la documentazione relativa verranno consegnate in  una
data successiva.