(Trattato - art. XIV)
                            ARTICOLO XIV 
 
   Rinvio della consegna e consegna temporanea 
   Dopo aver deciso sulla richiesta di estradizione nei confronti  di
una persona sottoposta a procedimento penale o che stia scontando una
pena nel territorio della Parte Richiesta per un  reato  diverso,  la
Parte Richiesta ha il potere di: 
   a)  rinviare  la  consegna  della  persona  richiesta  fino   alla
conclusione del procedimento penale o  fino  a  che  essa  non  abbia
scontato interamente la pena che gli sia inflitta o gli sia stata 
inflitta; oppure 
   b) consegnare temporaneamente  la  persona  richiesta  alla  Parte
Richiedente  esclusivamente  ai  fini  del  procedimento  penale.  La
persona che e' stata consegnata temporaneamente dovra' essere  tenuta
sotto  custodia  mentre  si  trova  nel  territorio   dell'a'   Parte
Richiedente ed essere riconsegnata alla Parte  Richiesta  al  termine
del procedimento penale contro di essa, conformemente alle condizioni
che verranno fissate di comune accordo fra le Parti Contraenti.