ARTICOLO XV Richieste di estradizione o di consegna presentate da piu' Stati 1. Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o piu' altri Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, sia essa per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorita' esecutiva della .Parte Richiesta decide a quale Stato la persona sara', eventualmente, consegnata. 2. Se l'Italia riceve una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti d'America ed una richiesta di consegna in base ad un mandato di arresto europeo relative alla stessa persona per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorita' esecutiva decide a quale Stato la persona sara', eventualmente, consegnata. 3. Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Parte Richiesta valuta tutti i fattori pertinenti, compresi ma non limitati ai seguenti: a) se la richiesta e' stata presentata in applicazione di un trattato; b) il luogo in cui e' stato commesso ciascuno dei reati; c) gli interessi rispettivi degli Stati richiedenti; d) la gravita' dei reati; e) la cittadinanza della vittima; f) la possibilita' di eventuale estradizione successiva tra gli Stati richiedenti, e g) l'ordine cronologico di ricezione delle richieste trasmesse dagli Stati richiedenti.