(Trattato - art. XV)
                             ARTICOLO XV 
  Richieste di estradizione o di consegna presentate da piu' Stati 
 
   1. Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o
piu' altri Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona,
sia essa per  lo  stesso  reato  o  per  reati  diversi,  l'autorita'
esecutiva della .Parte Richiesta decide  a  quale  Stato  la  persona
sara', eventualmente, consegnata. 
   2. Se l'Italia riceve una richiesta di  estradizione  dagli  Stati
Uniti d'America ed una richiesta di consegna in base ad un mandato di
arresto europeo relative alla stessa persona per lo  stesso  reato  o
per reati diversi, l'autorita' esecutiva  decide  a  quale  Stato  la
persona sara', eventualmente, consegnata. 
   3. Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2,  la  Parte
Richiesta valuta tutti i fattori pertinenti, compresi ma non limitati
ai seguenti: 
   a) se la richiesta e'  stata  presentata  in  applicazione  di  un
trattato; 
   b) il luogo in cui e' stato commesso ciascuno dei reati; 
   c) gli interessi rispettivi degli Stati richiedenti; 
   d) la gravita' dei reati; 
   e) la cittadinanza della vittima; 
   f) la possibilita' di eventuale estradizione successiva tra gli 
Stati richiedenti, e 
   g) l'ordine cronologico di  ricezione  delle  richieste  trasmesse
dagli Stati richiedenti.