ARTICOLO XVI Principio di specialita' e ri-estradizione 1. Una persona estradata in base al presente trattato non puo' essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte Richiedente salvo che per: a) il reato per il quale l'estradizione e' stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione; b) un reato commesso dopo la consegna della persona; oppure c) un reato per il quale l'autorita' esecutiva degli Stati Uniti o le competenti autorita' italiane consentano che la persona sia tenuta in stato di detenzione, sottoposta a giudizio, o punita. Ai fini dell'applicazione del presente sottoparagrafo, la Parte Richiesta puo' domandare la presentazione dei documenti previsti nell'Articolo X. 2. Una persona estradata in base al presente trattato non puo' essere estradata in un terzo Stato senza il consenso della Parte che la ha consegnata. 3. I paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non impediranno la detenzione, la sottoposizione a giudizio o la punizione di una persona estradata in conformita' con le leggi della Parte Richiedente, ne' l'estradizione di tale persona verso un terzo Stato, se: a) tale persona, avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo l'estradizione, vi ritorni volontariamente, oppure; b) tale persona non lascia il territorio della Parte Richiedente entro 30 giorni dal giorno in cui e' libera di partire.