(Trattato - art. XVI)
                            ARTICOLO XVI 
             Principio di specialita' e ri-estradizione 
 
   1. Una persona estradata in base al  presente  trattato  non  puo'
essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte  Richiedente  salvo
che per: 
   a) il reato per il  quale  l'estradizione  e'  stata  concessa,  o
quando gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' stata  concessa
costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo
ad estradizione; 
   b) un reato commesso dopo la consegna della persona; 
   oppure 
   c) un reato per il quale l'autorita' esecutiva degli Stati Uniti o
le competenti autorita' italiane consentano che la persona sia tenuta
in stato di detenzione, sottoposta a  giudizio,  o  punita.  Ai  fini
dell'applicazione del presente  sottoparagrafo,  la  Parte  Richiesta
puo' domandare la presentazione dei documenti previsti  nell'Articolo
X. 
   2. Una persona estradata in base al  presente  trattato  non  puo'
essere estradata in un terzo Stato senza il consenso della Parte  che
la ha consegnata. 
   3. I paragrafi 1 e 2 del  presente  Articolo  non  impediranno  la
detenzione, la sottoposizione  a  giudizio  o  la  punizione  di  una
persona  estradata  in  conformita'  con   le   leggi   della   Parte
Richiedente, ne' l'estradizione di tale persona verso un terzo Stato,
se: 
   a)  tale  persona,  avendo  lasciato  il  territorio  della  Parte
Richiedente dopo l'estradizione, vi ritorni volontariamente, oppure; 
   b) tale persona non lascia il territorio della  Parte  Richiedente
entro 30 giorni dal giorno in cui e' libera di partire.