(Trattato - art. II)
                             ARTICOLO II 
               Reati che danno luogo all'estradizione 
 
   1. Un  reato,  comunque  denominato,  da'  luogo  ad  estradizione
solamente se e' punibile  secondo  le  leggi  di  entrambe  le  Parti
Contraenti con una pena restrittiva della  liberta'  per  un  periodo
superiore ad un anno o con una pena piu' severa. Quando la  richiesta
di estradizione si riferisce  ad  una  persona  che  sia  gia'  stata
condannata, l'estradizione e' concessa solamente se la pena ancora da
scontare e' di almeno sei mesi. 
   2. Un reato da' luogo alla  estradizione  anche  se  consiste  nel
tentativo di commettere o nel concorso nella commissione di un  reato
previsto  al  paragrafo  1  del  presente  Articolo.  Ogni  forma  di
associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del  presente
Articolo, cosi' come previsto dalle leggi italiane, e la "conspiracy"
per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente  Articolo,
cosi' come previsto dalle leggi statunitensi, e' altresi' considerato
reato che da' luogo all'estradizione. 
   3. Quando l'estradizione e' stata concessa per  un  reato  che  da
luogo all'estradizione, questa e'  altresi'  concessa  per  qualsiasi
altro reato indicato nella richiesta anche se quest'ultimo  reato  e'
punibile con una pena restrittiva  della  liberta'  inferiore  ad  un
anno,  purche'  siano  soddisfatti  tutti  gli  altri  requisiti  per
l'estradizione. 
   4.  Le   disposizioni   del   presente   Articolo   si   applicano
indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un reato per  il
quale la legge federale degli Stati Uniti richieda  la  prova  di  un
elemento, come il passaggio da uno Stato ad un altro, l'utilizzazione
dei mezzi per il  commercio  interstatale,  o  gli  effetti  su  tale
commercio, dato che detto elemento  e'  richiesto  al  solo  fine  di
stabilire la giurisdizione delle corti federali degli Stati Uniti.