(Trattato - art. III)
                            ARTICOLO III 
                            Giurisdizione 
 
   Quando un reato e' stato commesso al di fuori del territorio della
Parte Richiedente, la Parte  Richiesta  ha  il  potere  di  concedere
l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilita' di tale reato
o se la persona richiesta e' un cittadino della Parte Richiedente.