(Trattato - art. V)
                             ARTICOLO V 
                   Reati politici e reati militari 
 
   1. L' estradizione non e' concessa se il reato  per  il  quale  e'
richiesta e' un reato politico, o se la  persona  richiesta  dimostra
che la domanda  e'  stata  presentata  allo  scopo  di  sottoporla  a
giudizio, o di punirla per un reato politico. 
   2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  paragrafo  1  del   presente
Articolo, un reato per il quale entrambe le  Parti  Contraenti  hanno
l'obbligo di procedere penalmente o di  concedere  l'estradizione  in
virtu' di un accordo internazionale multilaterale o un  reato  contro
la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato  o  di
Governo, o  di  un  membro  delle  rispettive  famiglie  o  qualsiasi
tentativo di commettere un tale reato, si considera avere  prevalente
carattere di  reato  comune  quando  le  conseguenze  siano  state  o
avrebbero potuto essere gravi. 
   Nel determinare la gravita' del reato o delle sue conseguenze,  si
terra' conto, in particolare, della circostanza che  il  reato  abbia
posto in  pericolo  la  sicurezza  pubblica,  abbia  colpito  persone
estranee alle finalita' politiche dell'autore del reato, o sia  stato
commesso con particolare efferatezza. 
   3. L' estradizione non e' concessa  per  i  reati  previsti  dalle
leggi militari che non siano reati in base alla legge penale comune.