(Trattato - art. IX)
                             ARTICOLO IX 
                            Pena capitale 
 
   Quando il  reato  per  il  quale  si  richiede  l'estradizione  e'
punibile  con  la  pena  di  morte  secondo  le  leggi  della   Parte
Richiedente ma non e' punibile con la pena di morte secondo le  leggi
della  Parte   Richiesta,   la   Parte   Richiesta   puo'   concedere
l'estradizione a condizione che la pena di morte  non  venga  imposta
alla persona richiesta, o nel caso in cui per motivi  procedurali  la
Parte Richiedente  non  potesse  ottemperare  a  tale  condizione,  a
condizione che la pena di morte se imposta non venga eseguita. Se  la
Parte Richiedente accetta l'estradizione alle condizioni del presente
Articolo, essa dovra'  ottemperarvi.  Se  la  Parte  Richiedente  non
accetta tali condizioni, la richiesta  di  estradizione  puo'  essere
respinta.