Art. 14. 
 
 
                            Cambiavalute 
 
 
  1.  I  soggetti  in  qualsiasi  forma  giuridica   costituiti   che
esercitano  in  via  professionale,   anche   su   base   stagionale,
l'attivita' di cambiavalute, sono  iscritti  in  un'apposita  sezione
dell'elenco generale. 
  2. I cambiavalute possono altresi' esercitare attivita' strumentali
e connesse, attivita' connesse  al  turismo  o  alla  prestazione  di
servizi  di  trasporto  di  persone  e  attivita'   numismatica,   in
conformita' al regime proprio di ciascuna di esse. 
  3. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono  possedere  i
requisiti di onorabilita' determinati con il  decreto  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 108 del
Testo unico. 
  4. I titolari di ditte  individuali  nonche'  coloro  che  svolgono
funzioni,  comunque  denominate,  di  amministrazione,  direzione   e
controllo presso soggetti che  svolgono  attivita'  di  cambiavalute,
costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti
di onorabilita' determinati con il decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico.