Art. 14. Cambiavalute 1. I soggetti in qualsiasi forma giuridica costituiti che esercitano in via professionale, anche su base stagionale, l'attivita' di cambiavalute, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale. 2. I cambiavalute possono altresi' esercitare attivita' strumentali e connesse, attivita' connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attivita' numismatica, in conformita' al regime proprio di ciascuna di esse. 3. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono possedere i requisiti di onorabilita' determinati con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico. 4. I titolari di ditte individuali nonche' coloro che svolgono funzioni, comunque denominate, di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti che svolgono attivita' di cambiavalute, costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti di onorabilita' determinati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico.