Art. 16. Intermediari finanziari che esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante attivita' di rilascio di garanzie 1. Gli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale esclusivo o intendono esercitare in via prevalente o rilevante l'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale e devono soddisfare i seguenti requisiti: a) essere costituiti in forma di societa' per azioni; b) capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il capitale sociale deve essere investito in attivita' liquide o in titoli di pronta liquidabilita', entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilita' si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo; c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 5 milioni; d) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. 2. Nel caso in cui la Banca d'Italia neghi l'iscrizione nell'elenco speciale e lo statuto dell'intermediario preveda l'esercizio dell'attivita' di rilascio di garanzie in via esclusiva, gli amministratori provvedono a convocare l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. 3. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 11 non si applicano ai confidi.