Art. 16. 
 
 
Intermediari finanziari che esercitano in via esclusiva, prevalente o
             rilevante attivita' di rilascio di garanzie 
 
 
  1. Gli  intermediari  finanziari  che  hanno  per  oggetto  sociale
esclusivo o  intendono  esercitare  in  via  prevalente  o  rilevante
l'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico  hanno
l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale e  devono  soddisfare  i
seguenti requisiti: 
   a) essere costituiti in forma di societa' per azioni; 
   b) capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5  milioni.  Il
capitale sociale deve essere investito  in  attivita'  liquide  o  in
titoli di pronta liquidabilita',  entrambi  depositati  su  un  unico
conto costituito presso una succursale  operante  in  Italia  di  una
banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta
liquidabilita' si intendono i titoli di debito negoziati  su  mercati
regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob
ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della  finanza.
Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si
tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del  bilancio
secondo i principi contabili  internazionali  (IAS/IFRS),  al  valore
equo; 
   c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 5 milioni; 
   d)  oggetto  sociale   che   preveda   espressamente   l'esercizio
dell'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. 
  2. Nel caso in cui la Banca d'Italia neghi l'iscrizione nell'elenco
speciale  e  lo  statuto   dell'intermediario   preveda   l'esercizio
dell'attivita'  di  rilascio  di  garanzie  in  via  esclusiva,   gli
amministratori provvedono  a  convocare  l'assemblea  per  modificare
l'oggetto sociale ovvero per deliberare  la  liquidazione  volontaria
della societa'. 
  3. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 11 non  si
applicano ai confidi.