Art. 9. 
 
 
          Esercizio di attivita' nei confronti del pubblico 
 
 
  1. Le attivita' indicate negli articoli 3, 4 e  5  sono  esercitate
nei confronti del pubblico qualora  siano  svolte  nei  confronti  di
terzi con carattere di professionalita'. 
  2. Non configurano  operativita'  nei  confronti  del  pubblico  le
attivita' esercitate  esclusivamente  nei  confronti  del  gruppo  di
appartenenza. La deroga non trova applicazione per  gli  acquisti  di
crediti da intermediari finanziari del gruppo medesimo. 
  3. Non costituisce attivita' di  finanziamento  nei  confronti  del
pubblico l'acquisto di crediti vantati  da  terzi  nei  confronti  di
societa' del gruppo medesimo. 
  4.  L'attivita'  di  credito  al  consumo  si  considera   comunque
esercitata nei  confronti  del  pubblico  anche  quando  e'  limitata
all'ambito dei soci. 
  5. L'attivita' di rilascio di  garanzie,  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera f) del presente decreto e' esercitata nei  confronti
del pubblico quando anche uno solo tra il garantito e il beneficiario
della  garanzia  non  faccia  parte  del  gruppo   dell'intermediario
finanziario. Tuttavia l'attivita' di  rilascio  di  garanzie  non  e'
esercitata nei confronti del pubblico se il garantito  fa  parte  del
gruppo del soggetto garante ed il beneficiario sia  una  banca  o  un
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale. 
  6. L'attivita' di assunzione di partecipazioni  e'  esercitata  nei
confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con
carattere di  professionalita'  e  le  assunzioni  di  partecipazioni
avvengano nell'ambito di un progetto  che  conduca  alla  alienazione
delle partecipazioni  dopo  interventi  volti  alla  riorganizzazione
aziendale,  allo  sviluppo  produttivo  o  al  soddisfacimento  delle
esigenze finanziarie  delle  imprese  partecipate  anche  tramite  il
reperimento del capitale di rischio.