Art. 9. Esercizio di attivita' nei confronti del pubblico 1. Le attivita' indicate negli articoli 3, 4 e 5 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalita'. 2. Non configurano operativita' nei confronti del pubblico le attivita' esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza. La deroga non trova applicazione per gli acquisti di crediti da intermediari finanziari del gruppo medesimo. 3. Non costituisce attivita' di finanziamento nei confronti del pubblico l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di societa' del gruppo medesimo. 4. L'attivita' di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando e' limitata all'ambito dei soci. 5. L'attivita' di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del presente decreto e' esercitata nei confronti del pubblico quando anche uno solo tra il garantito e il beneficiario della garanzia non faccia parte del gruppo dell'intermediario finanziario. Tuttavia l'attivita' di rilascio di garanzie non e' esercitata nei confronti del pubblico se il garantito fa parte del gruppo del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale. 6. L'attivita' di assunzione di partecipazioni e' esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con carattere di professionalita' e le assunzioni di partecipazioni avvengano nell'ambito di un progetto che conduca alla alienazione delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.