Art. 6.

             Stato quantitativo delle acque sotterranee

  1.  Ai  fini  della  valutazione del buono stato quantitativo di un
corpo  idrico sotterraneo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei,
le  regioni  si  attengono ai criteri di cui all'Allegato 3, Parte B,
tabella 4.
  2.  Per  i  corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o
piu'  Stati  membri  dell'Unione  europea ovvero uno o piu' Paesi non
appartenenti  all'Unione  europea, il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare e le regioni interessate avviano un
coordinamento  con  gli  Stati  confinanti  ai fini della valutazione
dello   stato   quantitativo   dei   corpi   idrici   sotterranei   e
dell'individuazione  delle misure necessarie alla tutela quantitativa
degli stessi.
  3.  I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da
effettuare  secondo i criteri riportati all'Allegato 4, punto 4.3, al
fine  di  acquisire  i  dati  di monitoraggio rappresentativi per una
conoscenza  corretta  e  complessiva  dello  stato quantitativo delle
acque sotterranee.
  4.  Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152
del  2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei
piani  di  tutela,  la  classe  di  qualita' dello stato quantitativo
nonche'  le  misure  individuate  ai  fini  del  raggiungimento o del
mantenimento   del  buono  stato  quantitativo  per  i  corpi  idrici
sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Per il decreto legislativo n. 152 del 2006, vedi note
          alle premesse.