(Accordo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
             Norme, certificazioni e misure regolatrici 
 
   1. In relazione ai servizi globali di navigazione  satellitare  le
Parti riconoscono il valore di un  approccio  coordinato  all'interno
degli organismi internazionali di normalizzazione  e  certificazione.
In particolare, le Parti appoggiano  congiuntamente  lo  sviluppo  di
norme GALILEO e promuovono la loro  applicazione  su  scala  mondiale
privilegiando l'interoperabilita' con altri sistemi GNSS.  Uno  degli
obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso  ampio  ed
innovativo dei  servizi  GALILEO  per  scopi  aperti,  commerciali  e
relativi alla protezione della vita umana in  quanto  norma  mondiale
per la navigazione e la datazione. 
   Le Parti convengono sulla creazione di condizioni  favorevoli  per
lo sviluppo delle applicazioni GALILEO. 
   2. Di conseguenza, allo  scopo  di  promuovere  e  realizzare  gli
obiettivi del presente  Accordo,  le  Parti  cooperano  nella  misura
opportuna in  tutte  le  questioni  attinenti  il  GNSS  che  possano
presentarsi in particolare in sede di  Organizzazione  internazionale
dell'aviazione civile, di Organizzazione marittima  internazionale  e
di Unione internazionale delle telecomunicazioni. 
   3. A livello bilaterale, le Parti provvedono affinche'  le  misure
relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle  procedure  per  la
certificazione e la concessione di licenze in  materia  di  GNSS  non
costituiscano ostacoli inutili  per  il  commercio.  Le  prescrizioni
delle normative  nazionali  devono  basarsi  su  trasparenti  criteri
obiettivi, non discriminatori e prestabiliti.