(Accordo - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                            Finanziamenti 
 
   1. L'ammontare e  le  modalita'  del  contributo  dell'Ucraina  al
programma GALILEO attraverso  l'impresa  comune  Galileo,  formeranno
oggetto di un accordo distinto nell'osservanza delle regole e 
procedure istituzionali previste dalla pertinente normativa 
   2. Nel rispetto  delle  proprie  leggi  e  regolamenti,  le  Parti
adottano tutte le misure ragionevoli e si sforzano il piu'  possibile
per agevolare  l'ingresso,  la  permanenza  e  l'uscita  dal  proprio
territorio di persone,  capitali,  materiali,  dati  ed  attrezzature
impegnati o utilizzati nelle attivita' di cooperazione svolte a norma
del presente accordo. 
   3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, quando progetti  di
cooperazione specifici di una Parte prevedono un sostegno finanziario
a partecipanti dell'altra Parte, eventuali sovvenzioni  e  contributi
finanziari di una Parte ai partecipanti dell'altra Parte, a  sostegno
delle suddette attivita',  ottengono  esenzioni  sul  piano  fiscale,
doganale o di altri diritti, conformemente alle leggi  e  regolamenti
applicabili sul territorio delle due Parti.