(Accordo - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
           Consultazione e risoluzione delle controversie 
 
   1. Le Parti, su richiesta di una di esse, si  consultano  su  ogni
problema  derivante  dall'interpretazione  o  dall'applicazione   del
presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o
l'applicazione del presente accordo sono composte in  via  amichevole
dalle Parti. 
   2. Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono alle  Parti  di
avvalersi delle procedure di risoluzione delle controversie  previste
dall'accordo  di  cooperazione  e  partenariato  che  istituisce   il
partenariato tra le  Comunita'  europee  e  i  loro  Stati  membri  e
l'Ucraina.