(Accordo - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                   Entrata in vigore e cessazione 
 
   1. Il presente accordo entra in vigore il primo  giorno  del  mese
successivo alla data  in  cui  ciascuna  delle  Parti  ha  notificato
all'altra  per  iscritto  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive
procedure interne necessarie a tale scopo. Le notifiche sono  inviate
al Segretariato generale del Consiglio  dell'Unione  europea  che  e'
depositario del presente accordo. 
   2. La scadenza o  la  cessazione  del  presente  accordo  lasciano
impregiudicati la validita' o la durata dei  contratti  stipulati  in
base ad esso, nonche' i diritti e gli obblighi specifici maturati per
quanto riguarda i diritti di proprieta' intellettuale. 
   3. Il presente accordo  puo'  essere  modificato  dalle  Parti  di
comune  accordo  manifestato  per  iscritto.  Eventuali   emendamenti
entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data  alla
quale  le  Parti   hanno   notificato   al   depositario   l'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure  interne  necessarie  a  tale
scopo. 
   4. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo  di  cinque
anni e puo' essere  rinnovato  di  comune  accordo  dalle  Parti  per
ulteriori periodi di cinque anni al termine del quinquennio iniziale. 
Le Parti possono, mediante un preavviso di tre  mesi  notificato  per
iscritto all'altra Parte, porre fine al presente accordo. 
   Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue ceca,
danese,  estone,  finlandese,  francese,  greca,  inglese,  italiana,
lettone, lituana, maltese, olandese, polacca,  portoghese,  slovacca,
slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico