ARTICOLO 17 Entrata in vigore e cessazione 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui ciascuna delle Parti ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tale scopo. Le notifiche sono inviate al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che e' depositario del presente accordo. 2. La scadenza o la cessazione del presente accordo lasciano impregiudicati la validita' o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonche' i diritti e gli obblighi specifici maturati per quanto riguarda i diritti di proprieta' intellettuale. 3. Il presente accordo puo' essere modificato dalle Parti di comune accordo manifestato per iscritto. Eventuali emendamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti hanno notificato al depositario l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tale scopo. 4. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e puo' essere rinnovato di comune accordo dalle Parti per ulteriori periodi di cinque anni al termine del quinquennio iniziale. Le Parti possono, mediante un preavviso di tre mesi notificato per iscritto all'altra Parte, porre fine al presente accordo. Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina. Parte di provvedimento in formato grafico