(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                     Principi della cooperazione 
 
   Le Parti convengono di applicare i principi di seguito specificati
alle attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo: 
   1. Vantaggio  reciproco  basato  su  un  equilibrio  generale  dei
diritti e degli obblighi. 
   2.  Partnership  nel  programma  GALILEO,  nell'osservanza   delle
procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO. 
   3. Offerta reciproca  di  opportunita'  di  avviare  attivita'  di
cooperazione in progetti GNSS della Comunita' europea e  ucraini  per
scopi civili. 
   4. Scambio tempestivo  delle  informazioni  che  possono  incidere
sulle attivita' di cooperazione. 
   5. Adeguata tutela dei diritti di proprieta' intellettuale di  cui
all'articolo 8, paragrafo 2 del presente accordo.