ARTICOLO 3 Principi della cooperazione Le Parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo: 1. Vantaggio reciproco basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi. 2. Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO. 3. Offerta reciproca di opportunita' di avviare attivita' di cooperazione in progetti GNSS della Comunita' europea e ucraini per scopi civili. 4. Scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attivita' di cooperazione. 5. Adeguata tutela dei diritti di proprieta' intellettuale di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del presente accordo.