(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                Forme delle attivita' di cooperazione 
 
   1. Ferme restando le rispettive  misure  di  regolamentazione,  le
Parti promuovono, nella massima misura  possibile,  le  attivita'  di
cooperazione di cui  al  presente  accordo,  allo  scopo  di  offrire
opportunita' simili di partecipazione a tali  attivita'  nei  settori
elencati nell'articolo 4. 
   2. Le Parti convengono di svolgere attivita' di  cooperazione  nei
modi indicati negli articoli da 6 a 13 del presente accordo.