(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                            Spettro radio 
 
   1. Sulla base dei successi conseguiti  fino  ad  oggi  nell'ambito
dell'Unione  Internazionale   delle   Telecomunicazioni,   le   Parti
convengono di continuare la  cooperazione  e  il  sostegno  reciproco
nelle questioni attinenti lo spettro radio. 
   2. In tale contesto le parti favoriscono assegnazioni di frequenze
adeguate per GALILEO allo scopo di assicurare la  disponibilita'  dei
servizi di GALILEO a vantaggio degli utenti di tutto il mondo  e,  in
particolare, in Ucraina e nella Comunita'. 
   3. Inoltre, le Parti riconoscono che e' importante  proteggere  le
frequenze della radionavigazione da interruzioni  e  interferenze.  A
tal fine, esse  identificano  le  fonti  di  interferenza  e  cercano
soluzioni   reciprocamente   accettabili    per    combattere    tali
interferenze. 
   4.  Nessuna  disposizione  del  presente   accordo   puo'   essere
interpretata come deroga alle  disposizioni  applicabili  dell'Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni, compresi i regolamenti  dell'
ITU.