Art. 10.

Impossessamento  illecito  e  danneggiamento  di  un  bene  culturale
                              protetto
  1.  Chiunque  illecitamente  si  impossessa  di  un  bene culturale
protetto  dalla  Convenzione,  ovvero, avendone a qualunque titolo la
disponibilita', se ne appropria, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
  2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in
tutto  o  in  parte  inservibile  un  bene  culturale  protetto dalla
Convenzione, e' punito con la reclusione da due a otto anni.
  3.  Se  i  fatti  previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene
culturale   sottoposto   a   protezione   rafforzata,   la  pena  e',
rispettivamente,  della  reclusione da due a otto anni o da quattro a
dieci anni.