Art. 11. Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprieta' di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo e' punito con la reclusione da due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il bene culturale e' sottoposto a protezione rafforzata. 2. La pena stabilita dal comma 1 e' aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.