Art. 11.

  Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque
esporta,  rimuove  o  trasferisce illecitamente la proprieta' di beni
protetti  dalla  Convenzione  o  dal  Protocollo  e'  punito  con  la
reclusione  da  due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il
bene culturale e' sottoposto a protezione rafforzata.
  2.  La pena stabilita dal comma 1 e' aumentata se al fatto consegue
la distruzione del bene.