Art. 12. Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e' della reclusione da due a sette anni. 3. La pena stabilita dai commi 1 e 2 e' aumentata se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.