Art. 12.

    Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque altera
o   modifica   arbitrariamente   l'uso  di  un  bene  protetto  dalla
Convenzione  ovvero  illecitamente  effettua  scavi  archeologici, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
  2.  Se  il  fatto  previsto  dal  comma  1  e'  commesso su un bene
culturale  sottoposto  a  protezione  rafforzata,  la  pena  e' della
reclusione da due a sette anni.
  3.  La  pena  stabilita  dai  commi  1 e 2 e' aumentata se al fatto
consegue  il  danneggiamento,  il deterioramento o la distruzione del
bene.