Art. 14.

             Reati militari, giurisdizione e competenza
  1.  I  reati  di  cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati
militari.  Si  applica  l'articolo 27, primo comma, del codice penale
militare di pace.
  2.  Nei  casi  in  cui  i  reati  di  cui  al comma 1 sono commessi
all'estero e la giurisdizione e' attribuita all'autorita' giudiziaria
militare, e' competente il tribunale militare di Roma.
  3.  Nei  casi  in  cui  i  reati  di  cui  al comma 1 sono commessi
all'estero e la giurisdizione e' attribuita all'autorita' giudiziaria
ordinaria, e' competente il tribunale di Roma.