Art. 17.

                          Entrata in vigore
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 aprile 2009
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              La Russa, Ministro della difesa
                              Bondi,   Ministro   per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Alfano

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