Art. 2.

                        Ordine di esecuzione
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di cui
all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 43 del Protocollo
stesso.