Art. 3.

                             Definizioni
  1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a)  «Convenzione»,  la  Convenzione  per  la  protezione  dei beni
culturali  in  caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio
1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279;
   b)  «Protocollo»,  il  II  Protocollo  per  la protezione dei beni
culturali  in  caso  di conflitto armato, firmato a L'Aja il 26 marzo
1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;
   c)  «illecitamente»,  in  violazione  del  diritto  nazionale  del
territorio occupato o del diritto internazionale;
   d)  «beni culturali», i beni culturali di cui all'articolo 1 della
Convenzione, ovunque essi si trovino;
   e)  «protezione  rafforzata»,  il  sistema di protezione stabilito
dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.