Art. 3. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) «Convenzione», la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio 1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279; b) «Protocollo», il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato a L'Aja il 26 marzo 1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica; c) «illecitamente», in violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale; d) «beni culturali», i beni culturali di cui all'articolo 1 della Convenzione, ovunque essi si trovino; e) «protezione rafforzata», il sistema di protezione stabilito dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.