Art. 4.

                   Salvaguardia dei beni culturali
  1. Ai fini dell'adozione delle misure propedeutiche di salvaguardia
dei beni culturali ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo
5 del Protocollo, si applicano:
   a)  le  norme  riguardanti  l'obbligo  di  catalogazione  dei beni
culturali  previsto  dalle disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali e del paesaggio;
   b)  le  norme  tecniche  dettate  dalla  disciplina  legislativa e
regolamentare in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi;
   c)  le  disposizioni regolamentari di organizzazione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali che individuano gerarchicamente e
territorialmente le strutture competenti in materia di protezione del
patrimonio  culturale  nazionale,  nell'ambito delle cui attribuzioni
sono  da  intendere  comprese  le  attivita' di salvaguardia dei beni
culturali in caso di conflitto armato;
   d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che
individuano  enti  e  strutture  cui  sono  attribuite  competenze in
materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.