Art. 5.

     Criteri per l'applicazione dell'articolo 10 del Protocollo
  1.  Nell'ambito  dei  beni  appartenenti  al  patrimonio  culturale
nazionale,  sottoposti  alle misure di tutela previste dal codice dei
beni  culturali  e  del  paesaggio,  di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
individua  i  beni, di proprieta' pubblica e privata, in possesso dei
requisiti  di  cui  all'articolo  10 del Protocollo da inserire nella
lista  indicata  all'articolo  11,  paragrafo  1,  del Protocollo, in
quanto  meritevoli  di tutela rafforzata in virtu' della loro massima
importanza  per  l'umanita',  sentito  il  Ministero  della difesa in
ordine   al  requisito  di  cui  all'articolo  10,  lettera  c),  del
Protocollo.