Art. 6. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali. 2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresi' quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali: a) il fatto e' commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero; b) il fatto e' commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.