Art. 6.

                       Ambito di applicazione
  1.  Le  disposizioni  penali  della  presente  legge si applicano a
chiunque  commette  il  fatto in danno di beni situati nel territorio
dello   Stato  nel  corso  di  un  conflitto  armato  o  di  missioni
internazionali.
  2.  Le  disposizioni  penali  della  presente  legge  si  applicano
altresi'  quando  nel  corso  di  un  conflitto  armato o di missioni
internazionali:
   a)  il  fatto  e' commesso dal cittadino italiano in danno di beni
situati in territorio estero;
   b)  il  fatto  e'  commesso in danno di beni situati in territorio
estero  dallo  straniero,  qualora  lo stesso si trovi nel territorio
dello Stato.