Art. 7.

               Attacco e distruzione di beni culturali
  1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
  2.  Se  il  fatto  previsto  dal  comma  1  e'  commesso su un bene
culturale  sottoposto  a  protezione  rafforzata,  la  pena  e' della
reclusione da cinque a quindici anni.
  3.  Le  pene  stabilite  dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto
consegue  il  danneggiamento,  il deterioramento o la distruzione del
bene.