Art. 7. Attacco e distruzione di beni culturali 1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni. 2. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni. 3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.