Art. 9. Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti 1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, e' punito con la reclusione da otto a quindici anni. 2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.