Art. 9.

        Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti
  1.  Chiunque  commette  fatti  di  devastazione  ai  danni  di beni
culturali  protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, e' punito con
la reclusione da otto a quindici anni.
  2.  Le  pene  stabilite  dal  comma 1 si applicano anche a chiunque
saccheggia   beni   culturali   protetti   dalla  Convenzione  o  dal
Protocollo.