Art. 2. Attivita' del punto centrale di contatto 1. Il punto centrale di contatto: a) elabora e provvede all'aggiornamento di note contenenti informazioni e ogni altra indicazione utile a conoscere le leggi italiane che prevedono erogazioni di elargizioni a carico dello Stato a favore di vittima di reato commesso sul territorio italiano, o a favore dei superstiti, e trasmette le suddette note alla Commissione delle comunita' europee per la pubblicazione sul sito internet; b) promuove la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorita' di assistenza italiane e le autorita' di decisione del diverso Stato membro; c) promuove la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorita' di decisione italiane e le autorita' di assistenza del diverso Stato membro; d) fornisce collaborazione alle autorita' di assistenza italiane e a quelle di decisione italiane in merito all'applicazione del decreto legislativo.