Art. 2.

              Attivita' del punto centrale di contatto

  1. Il punto centrale di contatto:
   a)   elabora  e  provvede  all'aggiornamento  di  note  contenenti
informazioni  e  ogni  altra  indicazione  utile a conoscere le leggi
italiane che prevedono erogazioni di elargizioni a carico dello Stato
a  favore  di  vittima di reato commesso sul territorio italiano, o a
favore  dei superstiti, e trasmette le suddette note alla Commissione
delle comunita' europee per la pubblicazione sul sito internet;
   b) promuove la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni
tra  le  autorita' di assistenza italiane e le autorita' di decisione
del diverso Stato membro;
   c) promuove la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni
tra  le  autorita' di decisione italiane e le autorita' di assistenza
del diverso Stato membro;
   d) fornisce collaborazione alle autorita' di assistenza italiane e
a quelle di decisione italiane in merito all'applicazione del decreto
legislativo.