Art. 3.

           Attivita' dell'autorita' di assistenza italiana

  1. L'autorita' di assistenza italiana fornisce al richiedente:
   a) le informazioni, indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera a),
del  decreto  legislativo, sulla base di quanto contenuto nel manuale
elaborato  e  pubblicato  sul  sito  internet della Commissione delle
comunita'  europee  e,  ove necessario, delle indicazioni fornite dal
punto centrale di contatto;
   b)  i  moduli  per  presentare  la  domanda di cui all'allegato A,
conformi al formulario tipo di cui all'allegato 1 della decisione.
  2.  Ricevuta  la  domanda,  insieme con la relativa documentazione,
l'autorita' di assistenza italiana, senza compiere alcuna valutazione
nel  merito,  la  trasmette  senza  ritardo,  e comunque non oltre 10
giorni   dal   ricevimento,  con  modalita',  anche  di  trasmissione
telematica,   che   provino  l'avvenuta  ricezione,  alla  competente
autorita' di decisione del diverso Stato membro.
  3.  Secondo  i  tempi  e  le  modalita' di cui al comma precedente,
l'autorita'   di  assistenza  italiana  trasmette,  a  richiesta  del
richiedente,    le    informazioni    supplementari   e   l'eventuale
documentazione  accessoria,  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f),  del  decreto  legislativo,  allegando se necessario un elenco di
tale documentazione.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del citato decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 204:
             «Art.  1  (Autorita'  di assistenza). - 1. Allorche' nel
          territorio  di  uno  Stato  membro  dell'Unione europea sia
          stato   commesso  un  reato  che  da'  titolo  a  forme  di
          indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente
          l'indennizzo   sia  stabilmente  residente  in  Italia,  la
          procura generale della Repubblica presso la corte d'appello
          del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorita' di
          assistenza:
              a)   da'  al  richiedente  le  informazioni  essenziali
          relative  al  sistema  di  indennizzo  previsto dallo Stato
          membro  dell'Unione  europea  in  cui  e' stato commesso il
          reato;
              b)  fornisce  al richiedente i moduli per presentare la
          domanda;
              c)   a   richiesta   del   richiedente,   gli  fornisce
          orientamento  e  informazioni  generali  sulle modalita' di
          compilazione   della   domanda   e   sulla   documentazione
          eventualmente richiesta;
              d)  riceve  le  domande  di  indennizzo  e  provvede  a
          trasmetterle   senza   ritardo,   insieme   alla   relativa
          documentazione,  alla  competente  autorita'  di  decisione
          dello  Stato  membro  dell'Unione  europea  in cui e' stato
          commesso il reato;
              e)  fornisce  assistenza al richiedente sulle modalita'
          per  soddisfare  le richieste di informazioni supplementari
          da  parte  dell'autorita'  di  decisione dello Stato membro
          dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
              f)  a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere
          all'autorita'  di decisione le informazioni supplementari e
          l'eventuale documentazione accessoria.
             2.  Qualora  l'autorita' di decisione dello Stato membro
          dell'Unione  europea  in  cui  e'  stato  commesso il reato
          decida  di  ascoltare  il  richiedente  o  qualsiasi  altra
          persona,  la  procura  generale  della Repubblica presso la
          corte  d'appello, quale autorita' di assistenza, predispone
          quanto   necessario   affinche'  l'autorita'  di  decisione
          proceda  direttamente  all'audizione  secondo  le  leggi di
          quello  Stato  membro.  Se si procede a videoconferenza, si
          applicano  le  disposizioni  della legge 7 gennaio 1998, n.
          11.
             3.  A  richiesta dell'autorita' di decisione dello Stato
          membro  dell'Unione  europea,  la  procura  generale  della
          Repubblica  presso  la  corte d'appello, quale autorita' di
          assistenza,  provvede  all'audizione  del  richiedente o di
          qualsiasi  altra  persona  e  trasmette il relativo verbale
          all'autorita' medesima.».