Art. 3. Attivita' dell'autorita' di assistenza italiana 1. L'autorita' di assistenza italiana fornisce al richiedente: a) le informazioni, indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sulla base di quanto contenuto nel manuale elaborato e pubblicato sul sito internet della Commissione delle comunita' europee e, ove necessario, delle indicazioni fornite dal punto centrale di contatto; b) i moduli per presentare la domanda di cui all'allegato A, conformi al formulario tipo di cui all'allegato 1 della decisione. 2. Ricevuta la domanda, insieme con la relativa documentazione, l'autorita' di assistenza italiana, senza compiere alcuna valutazione nel merito, la trasmette senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento, con modalita', anche di trasmissione telematica, che provino l'avvenuta ricezione, alla competente autorita' di decisione del diverso Stato membro. 3. Secondo i tempi e le modalita' di cui al comma precedente, l'autorita' di assistenza italiana trasmette, a richiesta del richiedente, le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, allegando se necessario un elenco di tale documentazione.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204: «Art. 1 (Autorita' di assistenza). - 1. Allorche' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che da' titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorita' di assistenza: a) da' al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato; b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda; c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalita' di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta; d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato; e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalita' per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato; f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorita' di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria. 2. Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorita' di assistenza, predispone quanto necessario affinche' l'autorita' di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11. 3. A richiesta dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorita' di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorita' medesima.».