Art. 4.

           Audizione del richiedente a cura dell'autorita'
                       di assistenza italiana

  1.  Se  l'autorita' di decisione del diverso Stato membro decide di
procedere,   ai   sensi   dell'articolo   1,  comma  2,  del  decreto
legislativo,  all'audizione  diretta  del richiedente, o di qualsiasi
altra  persona,  nell'ambito  del  procedimento  per  la  concessione
dell'indennizzo,  il  procuratore  generale  della  Repubblica presso
l'autorita'  di  assistenza  italiana  competente, o un suo delegato,
comunica  ai  soggetti  da ascoltare, all'autorita' richiedente ed ai
soggetti  dei quali sia richiesta la presenza, il luogo, la data e le
modalita'  previste per l'audizione, nel rispetto di quanto richiesto
dalla autorita' di decisione del diverso Stato membro.
  2.  L'audizione  del  richiedente  o di qualsiasi altra persona cui
procede  l'autorita'  di  decisione del diverso Stato membro ha luogo
solo su base volontaria.
  3.  Se si procede a videoconferenza il collegamento e' disposto dal
procuratore   generale   della   Repubblica   presso  l'autorita'  di
assistenza italiana competente, o da un suo delegato.
  4.   Quando,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo,  su  richiesta  dell'autorita'  di decisione del diverso
Stato   membro,   l'autorita'   di   assistenza   italiana   provvede
all'audizione  del  richiedente  o  di  qualsiasi  altra  persona, il
procuratore   generale   della   Repubblica   presso  l'autorita'  di
assistenza  italiana  competente,  o  un  suo  delegato,  comunica ai
soggetti  da  ascoltare  il luogo e la data previsti per l'audizione,
almeno   dieci   giorni   prima   della   data  predetta,  e  procede
all'audizione  senza  formalita',  sulla base delle istanze formulate
dalla   autorita'   di  decisione  del  diverso  Stato  membro.  Alla
documentazione  dell'audizione  si  procede  mediante verbale redatto
secondo quanto previsto dagli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139 e
140 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Il verbale
e'  trasmesso all'autorita' di decisione richiedente nel rispetto dei
tempi  e delle modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del presente
regolamento.
  5.  Il  procuratore generale della Repubblica presso l'autorita' di
assistenza  italiana  competente,  o un suo delegato, ove necessario,
nomina  un  interprete  ai  sensi  degli  articoli 143 e seguenti del
codice  di  procedura  penale,  in  quanto  applicabili.  I  compensi
spettanti  all'interprete  sono  liquidati  dal magistrato procedente
secondo  le  disposizioni  vigenti  e posti a carico dello Stato, nei
limiti di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  l'art.  1,  commi  2  e  3,  del  citato decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n. 204, si veda nelle note
          all'art. 3.
             - Si riporta il testo degli articoli 134, 135, 136, 137,
          138,  139,  140,  143,  144,  145,  146,  147 del codice di
          procedura penale:
             «Art.  134  (Modalita'  di  documentazione).  -  1. Alla
          documentazione degli atti si procede mediante verbale.
             2.   Il   verbale  e'  redatto,  in  forma  integrale  o
          riassuntiva,  con la stenotipia o altro strumento meccanico
          ovvero,  in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi,
          con la scrittura manuale.
             3.  Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e'
          effettuata anche la riproduzione fonografica.
             4.  Quando  le  modalita' di documentazione indicate nei
          commi  2  e  3  sono  ritenute  insufficienti,  puo' essere
          aggiunta   la  riproduzione  audiovisiva  se  assolutamente
          indispensabile».
             «Art.  135  (Redazione  del verbale). - 1. Il verbale e'
          redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
             2.  Quando  il  verbale  e'  redatto con la stenotipia o
          altro    strumento    meccanico,   il   giudice   autorizza
          l'ausiliario  che  non  possiede le necessarie competenze a
          farsi   assistere   da  personale  tecnico,  anche  esterno
          all'amministrazione dello Stato».
             «Art.  136  (Contenuto  del  verbale).  -  1. Il verbale
          contiene  la  menzione  del luogo, dell'anno, del mese, del
          giorno  e,  quando occorre, dell'ora in cui e' cominciato e
          chiuso,   le   generalita'   delle   persone   intervenute,
          l'indicazione  delle  cause,  se  conosciute, della mancata
          presenza  di  coloro  che  sarebbero dovuti intervenire, la
          descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato
          o  di  quanto  e'  avvenuto  in  sua  presenza  nonche'  le
          dichiarazioni  ricevute  da lui da altro pubblico ufficiale
          che egli assiste.
             2.  Per  ogni dichiarazione e' indicato se e' stata resa
          spontaneamente   o  previa  domanda  e,  in  tal  caso,  e'
          riprodotta  anche  la domanda; se la dichiarazione e' stata
          dettata   dal  dichiarante,  o  se  questi  si  e'  avvalso
          dell'autorizzazione  a consultare note scritte, ne e' fatta
          menzione.».
             «Art.  137  (Sottoscrizione  del  verbale).  -  1. Salvo
          quanto  previsto dall'art. 483, comma 1, il verbale, previa
          lettura,  e'  sottoscritto  alla  fine  di  ogni foglio dal
          pubblico  ufficiale  che lo ha redatto, dal giudice e dalle
          persone  intervenute,  anche  quando le operazioni non sono
          esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
             2.  Se  alcuno  degli  intervenuti non vuole o non e' in
          grado   di   sottoscrivere,   ne   e'  fatta  menzione  con
          l'indicazione del motivo.».
             «Art. 138 (Trascrizione del verbale redatto con il mezzo
          della  stenotipia).  -  1.  Salvo quanto previsto dall'art.
          483,  comma  2,  i  nastri  impressi  con i caratteri della
          stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il
          giorno  successivo a quello in cui sono stati formati. Essi
          sono   uniti   agli  atti  del  processo,  insieme  con  la
          trascrizione.
             2.  Se  la persona che ha impresso i nastri e' impedita,
          il  giudice  dispone  che  la  trascrizione  sia affidata a
          persona  idonea  anche  estranea  all'amministrazione dello
          Stato.».
             «Art. 139 (Riproduzione fonografica o audiovisiva). - 1.
          La  riproduzione fonografica o audiovisiva e' effettuata da
          personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello
          Stato,  sotto  la  direzione dell'ausiliario che assiste il
          giudice.
             2.  Quando  si effettua la riproduzione fonografica, nel
          verbale  e'  indicato  il momento di inizio e di cessazione
          delle operazioni di riproduzione.
             3.  Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per
          qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non e' chiaramente
          intelligibile,   fa  prova  il  verbale  redatto  in  forma
          riassuntiva.
             4.  La  trascrizione della riproduzione e' effettuata da
          personale tecnico giudiziario. Il giudice puo' disporre che
          essa    sia    affidata    a    persona   idonea   estranea
          all'amministrazione dello Stato.
             5.  Quando  le  parti  vi  consentono,  il  giudice puo'
          disporre che non sia effettuata la trascrizione.
             6.  Le  registrazioni  fonografiche  o  audiovisive e le
          trascrizioni,  se  effettuate,  sono  unite  agli  atti del
          procedimento.».
             «Art.   140   (Modalita'   di   documentazione  in  casi
          particolari).  -  1.  Il  giudice  dispone  che si effettui
          soltanto  la  redazione  contestuale  del  verbale in forma
          riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto
          semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una
          contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o
          di ausiliari tecnici.
             2.  Quando  e'  redatto  soltanto  il  verbale  in forma
          riassuntiva,  il  giudice  vigila  affinche' sia riprodotta
          nell'originaria  genuina  espressione  la  parte essenziale
          delle  dichiarazioni,  con la descrizione delle circostanze
          nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne
          la credibilita'.».
             «Art.  143 (Nomina dell'interprete). - 1. L'imputato che
          non   conosce  la  lingua  italiana  ha  diritto  di  farsi
          assistere  gratuitamente da un interprete al fine di potere
          comprendere  l'accusa  contro di lui formulata e di seguire
          il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della
          lingua  italiana e' presunta fino a prova contraria per chi
          sia cittadino italiano.
             2.  Oltre  che nel caso previsto dal comma 1 e dall'art.
          119,  l'autorita'  procedente  nomina  un interprete quando
          occorre  tradurre  uno  scritto in lingua straniera o in un
          dialetto  non  facilmente  intelligibile  ovvero  quando la
          persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce
          la  lingua  italiana.  La  dichiarazione  puo' anche essere
          fatta  per  iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale
          con la traduzione eseguita dall'interprete.
             3.  L'interprete e' nominato anche quando il giudice, il
          pubblico  ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha
          personale   conoscenza  della  lingua  o  del  dialetto  da
          interpretare.
             4.   La   prestazione   dell'ufficio  di  interprete  e'
          obbligatoria.».
             «Art.     144     (Incapacita'     e    incompatibilita'
          dell'interprete).   -  1.  Non  puo'  prestare  ufficio  di
          interprete, a pena di nullita':
              a)  il  minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e'
          affetto da infermita' di mente;
              b) chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici
          uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una
          professione o di un'arte;
              c)  chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o
          a misure di prevenzione;
              d)  chi  non  puo'  essere  assunto come testimone o ha
          facolta'  d'astenersi  dal testimoniare o chi e' chiamato a
          prestare  ufficio  di testimone o di perito ovvero e' stato
          nominato  consulente tecnico nello stesso procedimento o in
          un  procedimento  connesso.  Nondimeno,  nel  caso previsto
          dall'art.  119,  la  qualita'  di  interprete  puo'  essere
          assunta  da un prossimo congiunto della persona sorda, muta
          o sordomuta.».
             «Art.  145 (Ricusazione e astensione dell'interprete). -
          1.  L'interprete puo' essere ricusato per i motivi indicati
          nell'art. 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti
          compiuti   o  disposti  dal  giudice,  anche  dal  pubblico
          ministero.
             2.  Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non
          proposto,  ovvero  se  vi sono gravi ragioni di convenienza
          per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
             3.  La dichiarazione di ricusazione o di astensione puo'
          essere   presentata  fino  a  che  non  siano  esaurite  le
          formalita'  di  conferimento  dell'incarico  e,  quando  si
          tratti    di    motivi   sopravvenuti   ovvero   conosciuti
          successivamente,  prima che l'interprete abbia espletato il
          proprio incarico.
             4.  Sulla  dichiarazione  di ricusazione o di astensione
          decide il giudice con ordinanza.».
             «Art. 146 (Conferimento dell'incarico). - 1. L'autorita'
          procedente accerta l'identita' dell'interprete e gli chiede
          se  versi  in  una delle situazioni previste dagli articoli
          144 e 145.
             2.  Lo  ammonisce  poi  sull'obbligo di adempiere bene e
          fedelmente  l'incarico  affidatogli,  senz'altro  scopo che
          quello  di  far  conoscere  la  verita',  e di mantenere il
          segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in
          sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.».
             «Art.   147   (Termine   per   le   traduzioni  scritte.
          Sostituzione  dell'interprete).  -  1. Per la traduzione di
          scritture   che  richiedono  un  lavoro  di  lunga  durata,
          l'autorita'  procedente fissa all'interprete un termine che
          puo'  essere  prorogato  per  giusta  causa una sola volta.
          L'interprete  puo'  essere sostituito se non presenta entro
          il termine la traduzione scritta.
             2.  L'interprete  sostituito, dopo essere stato citato a
          comparire  per  discolparsi,  puo'  essere  condannato  dal
          giudice  al pagamento a favore della cassa delle ammende di
          una somma da euro 51 a euro 516.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 204:
             «Art.  8  (Copertura finanziaria). - 1. Per le finalita'
          di  cui al presente decreto e' autorizzata la spesa di euro
          56.000  annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere
          si provvede:
              a)  per l'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del
          Fondo   di   rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche
          comunitarie,  di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  che  a  tale  fine  sono  versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato e riassegnate alla pertinente unita'
          previsionale di base del Ministero della giustizia;
              b)   a  decorrere  dal  2008,  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183.
             2.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».