Art. 4. Audizione del richiedente a cura dell'autorita' di assistenza italiana 1. Se l'autorita' di decisione del diverso Stato membro decide di procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, all'audizione diretta del richiedente, o di qualsiasi altra persona, nell'ambito del procedimento per la concessione dell'indennizzo, il procuratore generale della Repubblica presso l'autorita' di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare, all'autorita' richiedente ed ai soggetti dei quali sia richiesta la presenza, il luogo, la data e le modalita' previste per l'audizione, nel rispetto di quanto richiesto dalla autorita' di decisione del diverso Stato membro. 2. L'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona cui procede l'autorita' di decisione del diverso Stato membro ha luogo solo su base volontaria. 3. Se si procede a videoconferenza il collegamento e' disposto dal procuratore generale della Repubblica presso l'autorita' di assistenza italiana competente, o da un suo delegato. 4. Quando, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo, su richiesta dell'autorita' di decisione del diverso Stato membro, l'autorita' di assistenza italiana provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, il procuratore generale della Repubblica presso l'autorita' di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare il luogo e la data previsti per l'audizione, almeno dieci giorni prima della data predetta, e procede all'audizione senza formalita', sulla base delle istanze formulate dalla autorita' di decisione del diverso Stato membro. Alla documentazione dell'audizione si procede mediante verbale redatto secondo quanto previsto dagli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Il verbale e' trasmesso all'autorita' di decisione richiedente nel rispetto dei tempi e delle modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento. 5. Il procuratore generale della Repubblica presso l'autorita' di assistenza italiana competente, o un suo delegato, ove necessario, nomina un interprete ai sensi degli articoli 143 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto applicabili. I compensi spettanti all'interprete sono liquidati dal magistrato procedente secondo le disposizioni vigenti e posti a carico dello Stato, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo.
Nota all'art. 4: - Per l'art. 1, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, si veda nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo degli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147 del codice di procedura penale: «Art. 134 (Modalita' di documentazione). - 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. 2. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. 3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e' effettuata anche la riproduzione fonografica. 4. Quando le modalita' di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, puo' essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile». «Art. 135 (Redazione del verbale). - 1. Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. 2. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato». «Art. 136 (Contenuto del verbale). - 1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui e' cominciato e chiuso, le generalita' delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto e' avvenuto in sua presenza nonche' le dichiarazioni ricevute da lui da altro pubblico ufficiale che egli assiste. 2. Per ogni dichiarazione e' indicato se e' stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, e' riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione e' stata dettata dal dichiarante, o se questi si e' avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne e' fatta menzione.». «Art. 137 (Sottoscrizione del verbale). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 483, comma 1, il verbale, previa lettura, e' sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. 2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo.». «Art. 138 (Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 483, comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione. 2. Se la persona che ha impresso i nastri e' impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato.». «Art. 139 (Riproduzione fonografica o audiovisiva). - 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva e' effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice. 2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale e' indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. 3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non e' chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva. 4. La trascrizione della riproduzione e' effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice puo' disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato. 5. Quando le parti vi consentono, il giudice puo' disporre che non sia effettuata la trascrizione. 6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.». «Art. 140 (Modalita' di documentazione in casi particolari). - 1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici. 2. Quando e' redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinche' sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilita'.». «Art. 143 (Nomina dell'interprete). - 1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. 2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'art. 119, l'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. 3. L'interprete e' nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 4. La prestazione dell'ufficio di interprete e' obbligatoria.». «Art. 144 (Incapacita' e incompatibilita' dell'interprete). - 1. Non puo' prestare ufficio di interprete, a pena di nullita': a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermita' di mente; b) chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non puo' essere assunto come testimone o ha facolta' d'astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'art. 119, la qualita' di interprete puo' essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.». «Art. 145 (Ricusazione e astensione dell'interprete). - 1. L'interprete puo' essere ricusato per i motivi indicati nell'art. 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero. 2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo. 3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione puo' essere presentata fino a che non siano esaurite le formalita' di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico. 4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.». «Art. 146 (Conferimento dell'incarico). - 1. L'autorita' procedente accerta l'identita' dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145. 2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.». «Art. 147 (Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete). - 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorita' procedente fissa all'interprete un termine che puo' essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete puo' essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta. 2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puo' essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204: «Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. Per le finalita' di cui al presente decreto e' autorizzata la spesa di euro 56.000 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede: a) per l'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base del Ministero della giustizia; b) a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».