Art. 5.

           Attivita' dell'autorita' di decisione italiana

  1.  La  competente  autorita'  di  decisione  italiana  comunica al
richiedente  e  all'autorita' di assistenza del diverso Stato membro,
nel  rispetto  dei  tempi e delle modalita' indicate nell'articolo 3,
comma 2, del presente regolamento:
   a)  l'avviso di avvenuta ricezione di cui all'allegato B, conforme
al  formulario tipo di cui all'allegato I della decisione, contenente
le  informazioni  previste  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo;
   b)  la  decisione  sulla  domanda  di  indennizzo  insieme  con il
formulario  di cui all'allegato C, conforme al formulario tipo di cui
all'allegato II della decisione.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 2, comma 2 del citato
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204:
             «2.  In  tale  caso, l'autorita' specificamente indicata
          dalla    legge   speciale,   cui   compete   la   decisione
          sull'elargizione,  comunica  senza ritardo all'autorita' di
          assistenza  dello  Stato membro dell'Unione europea dove il
          richiedente  e'  stabilmente  residente  e  al  richiedente
          stesso  l'avvenuta  ricezione  della  domanda,  il nome del
          funzionario   o   l'indicazione   dell'organo  che  procede
          all'istruzione della pratica.».