Art. 5. Attivita' dell'autorita' di decisione italiana 1. La competente autorita' di decisione italiana comunica al richiedente e all'autorita' di assistenza del diverso Stato membro, nel rispetto dei tempi e delle modalita' indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento: a) l'avviso di avvenuta ricezione di cui all'allegato B, conforme al formulario tipo di cui all'allegato I della decisione, contenente le informazioni previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo; b) la decisione sulla domanda di indennizzo insieme con il formulario di cui all'allegato C, conforme al formulario tipo di cui all'allegato II della decisione.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204: «2. In tale caso, l'autorita' specificamente indicata dalla legge speciale, cui compete la decisione sull'elargizione, comunica senza ritardo all'autorita' di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente e al richiedente stesso l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica.».