Art. 6. Audizione del richiedente richiesta dall'autorita' di decisione italiana 1. Se l'autorita' di decisione italiana delibera di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo, invia la richiesta all'autorita' di assistenza del diverso Stato membro con le modalita' indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento. La richiesta deve contenere indicazioni sulle formalita' procedurali previste dalla legge italiana, con l'invito all'autorita' di assistenza del diverso Stato membro, ricevente l'istanza, a comunicare tali formalita' al soggetto da ascoltare. 2. Se l'autorita' di decisione italiana chiede all'autorita' di assistenza del diverso Stato membro di procedere, in conformita' alle leggi di quest'ultimo, all'audizione del richiedente, o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ultima parte, del decreto legislativo, trasmette tale richiesta con le modalita' indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 dicembre 2008 Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro dell'interno Maroni Il Ministro degli affari esteri Frattini Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 282
Nota all'art. 6: - Per l'art. 2 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, si veda nelle note all'art. 5.