Art. 6.

         Audizione del richiedente richiesta dall'autorita'
                        di decisione italiana

  1.  Se  l'autorita'  di  decisione  italiana  delibera di procedere
all'audizione  del richiedente o di qualsiasi altra persona, ai sensi
dell'articolo  2, comma 3 del decreto legislativo, invia la richiesta
all'autorita' di assistenza del diverso Stato membro con le modalita'
indicate  nell'articolo  3,  comma  2,  del  presente regolamento. La
richiesta  deve  contenere  indicazioni  sulle formalita' procedurali
previste   dalla   legge  italiana,  con  l'invito  all'autorita'  di
assistenza   del   diverso   Stato  membro,  ricevente  l'istanza,  a
comunicare tali formalita' al soggetto da ascoltare.
  2.  Se  l'autorita'  di  decisione italiana chiede all'autorita' di
assistenza del diverso Stato membro di procedere, in conformita' alle
leggi  di quest'ultimo, all'audizione del richiedente, o di qualsiasi
altra  persona,  ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ultima parte, del
decreto  legislativo,  trasmette  tale  richiesta  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Roma, 23 dicembre 2008

                     Il Ministro della giustizia
                               Alfano

                      Il Ministro dell'interno
                               Maroni

                   Il Ministro degli affari esteri
                              Frattini

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 282
 
          Nota all'art. 6:
             - Per l'art. 2 del citato decreto legislativo 9 novembre
          2007, n. 204, si veda nelle note all'art. 5.