Art. 13.

             Compenso forfetario di guardia e d'impiego

  1.  L'articolo  9,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' sostituito dal seguente:
   «5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di
caserma  e  di  guardia  nonche'  tutte  quelle attivita' che esulano
comunque  dalle  normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico,
che  per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da
parte  del  personale  e  comunque e' assicurato al personale, in via
prioritaria,  quanto  previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.».
  2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009, il compenso forfetario di
guardia,  istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  13  giugno  2002,  n.  163, continua a essere corrisposto
nelle  nuove  misure  riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto
ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
 
          Nota all'art. 13:
             -  Si  riporta  il testo degli articoli 9 e 11, comma 2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,
          n. 163:
             «Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego). -
          1.  Per  l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa
          continua  ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui
          all'articolo  8  del  secondo  quadriennio  normativo Forze
          armate,  come  integrato  dall'art. 9 del biennio economico
          Forze armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto
          legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
             2.  Le  risorse  destinate al compenso di cui al comma 1
          sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento
          di  cui  all'art.  16  della  legge  finanziaria  2002.  In
          relazione  alle  predette  risorse  il periodo di fruizione
          puo'  essere  elevato  fino  ad  un  massimo  di centoventi
          giorni.
             3.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  al  personale
          impiegato  nei  servizi  armati  e  non  di  durata  pari o
          superiori  alle  24  ore,  che per imprescindibili esigenze
          funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
          possa  fruire  dei recuperi compensativi di cui all'art. 11
          comma  2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia
          nelle  misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
          per  ogni  otto  ore di servizio prestato oltre l'orario di
          lavoro giornaliero.
             4.  Il  compenso  di  cui  al  comma 3 e' corrisposto in
          aggiunta  alla  giornata lavorativa di riposo psicofisico e
          al   recupero   della   festivita'  o  della  giornata  non
          lavorativa  qualora  il servizio sia stato effettuato nelle
          predette giornate.
             5.  Per  servizi,  armati  e non, si intendono i servizi
          presidiari,  di caserma e di guardia che per l'espletamento
          non  richiedono  specifiche  professionalita'  da parte del
          personale.
             6.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  in  attuazione
          all'art.  3  della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito
          il  compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere
          riportate  nell'allegata  tabella  3  da  corrispondere  in
          sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
             7.  Il  compenso  di  cui  al  comma 6 e' corrisposto al
          personale  impegnato  in  esercitazioni  od  in  operazioni
          militari,   caratterizzate  da  particolari  condizioni  di
          impiego  prolungato  e continuativo oltre il normale orario
          di   lavoro,   che   si   protraggono  senza  soluzione  di
          continuita'  per  almeno  quarantotto  ore con l'obbligo di
          rimanere  disponibili  nell'ambito  dell'unita' operativa o
          nell'area di esercitazione.
             8.  Le  esercitazioni  e le operazioni di cui al comma 7
          sono  determinate  nell'ambito  delle rispettive competenze
          dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il
          Capo di Stato Maggiore della difesa.
             9.  Agli  oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
          di  cui  ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
          di  cui  ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
          decretazione del Capo di Stato Maggiore della difesa.
             10.  Dal  1°  gennaio  2003 e' abrogato l'articolo 8 del
          secondo  quadriennio normativo Forze armate, come integrato
          dall'articolo   9   del   biennio  economico  Forze  armate
          2000-2001  ed  e'  disapplicato  l'art.  29,  comma  4, del
          decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».
             «Art.  11  (Orario  di  lavoro). - 2. I servizi armati e
          non,  effettuati  oltre  il normale orario di lavoro, danno
          titolo  alla  concessione  del  recupero compensativo nella
          misura  pari  alla  durata  del servizio prestato, oltre al
          recupero  della  festivita' o della giornata non lavorativa
          qualora effettuati nelle predette giornate.»