Art. 15.

                 Licenze straordinarie e aspettativa

  1.  La  riduzione  di  un  terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico  dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi
e  funzioni  di  carattere  speciale  e  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario  prevista  dall'articolo  3,  comma  39, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  legge  finanziaria 1994, non si applica al
personale delle Forze armate.
  2.  Il  personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa
fino  alla  pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio  della  lesione  o infermita' che ha causato la predetta non
idoneita',  anche  oltre  i  limiti  massimi previsti dalla normativa
vigente.  Fatte  salve  le  disposizioni che prevedono un trattamento
piu'  favorevole,  durante  l'aspettativa  per  infermita'  sino alla
pronuncia  sul  riconoscimento  della dipendenza da causa di servizio
della  lesione  subita  o  dell'infermita'  contratta,  competono gli
emolumenti  di  carattere  fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
e  non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della
stessa   amministrazione   o   in   altre  amministrazioni,  previste
dall'articolo  14,  comma  5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono
ripetibili  la  meta'  delle  somme  corrisposte  dal  tredicesimo al
diciottesimo  mese  continuativo  di  aspettativa  e  tutte  le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
  Non  si  da'  luogo  alla  ripetizione  qualora  la  pronuncia  sul
riconoscimento   della   causa   di   servizio  intervenga  oltre  il
ventiquattresimo  mese  dalla  data  del collocamento in aspettativa.
Tale  periodo  di  aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa  fruiti  ad  altro  titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
  3.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della  Repubblica  11 settembre 2007, n. 171, fermi restando i limiti
previsti  dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare
e  fatte  salve  le  disposizioni  di  maggior  favore,  al personale
collocato  in  aspettativa  per infermita', in attesa della pronuncia
sul  riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio della
lesione  o  infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e
continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta
la  dipendenza  da  causa  di servizio sono ripetibili la meta' delle
somme  corrisposte  dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo
di  aspettativa  e  tutte  le somme corrisposte oltre il diciottesimo
mese continuativo di aspettativa.
  4.  Il  personale  che  non  completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa.
  5.  Il  personale  con almeno cinque anni di anzianita' di servizio
maturati  presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo
per  la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.
53,  per  un  periodo  non  superiore  a  undici mesi, continuativo o
frazionato,  nell'arco  dell'intera  vita lavorativa. Tale congedo e'
autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.
  6.  Il  congedo  per  la formazione e' finalizzato al completamento
della  scuola  dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo   grado,   del   diploma  universitario  o  di  laurea,  alla
partecipazione  ad  attivita'  formative  diverse  da quelle poste in
essere o finanziate dall'Amministrazione.
  7.  Il  personale  che  fruisce del congedo per la formazione viene
collocato  in  aspettativa,  oltre  i limiti vigenti, senza assegni e
tale  periodo  non  e' computato nell'anzianita' di servizio e non e'
utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
  8.  Il  personale  che  puo'  avvalersi  di tale beneficio non puo'
superare il 3 per cento della forza effettiva complessiva.
  9. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione
deve  presentare  istanza  almeno  sessanta  giorni prima dell'inizio
della fruizione del congedo.
  10.  Il  congedo  per  la  formazione  puo'  essere  differito  con
provvedimento  motivato  per improrogabili esigenze di servizio e non
puo'  essere  concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di
pace.
 
          Nota all'art. 15:
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 39, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di
          finanza  pubblica»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
          dicembre 1993, n. 303, S.O.:
             ««39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio  1957,  n.  3,  e' sostituito dal seguente: "per il
          primo  giorno  di  ogni  periodo  ininterrotto  di  congedo
          straordinario  spettano  al  pubblico  dipendente tutti gli
          assegni,  ridotti  di  un  terzo, escluse le indennita' per
          servizi  e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
          di  lavoro  straordinario.  durante  il  periodo di congedo
          ordinario  e  straordinario,  esclusi  i  giorni  di cui al
          periodo  precedente,  spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
          carattere    speciale   e   per   prestazioni   di   lavoro
          straordinario".»».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 14, comma 5, legge 28
          luglio  1999,  n.  266,  recante  «Delega al Governo per il
          riordino  delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
          disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
          affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
          della   difesa,   per   il  personale  dell'Amministrazione
          penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
          della  magistratura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
          agosto 1999, n. 183, S.O.
             «5.  Il  personale  delle  Forze  armate, incluso quello
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della Guardia di
          finanza,   giudicato   non   idoneo  al  servizio  militare
          incondizionato  per  lesioni  dipendenti o meno da causa di
          servizio,   transita   nelle   qualifiche   funzionali  del
          personale  civile  del  Ministero  della  difesa  e, per la
          Guardia  di  finanza,  del  personale  civile del Ministero
          delle  finanze,  secondo  modalita'  e procedure analoghe a
          quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
          24  aprile  1982,  n.  339,  da  definire  con  decreto dei
          Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          per la funzione pubblica.».
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre   2007,   n.   171,   recante   «Recepimento  del
          provvedimento   di   concertazione  per  il  personale  non
          dirigente    delle   Forze   armate-quadriennio   normativo
          2006-2009  e  biennio  economico  2006-2007», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo
          2000,  n.  53,  recante «Disposizioni per il sostegno della
          maternita'  e  della paternita', per il diritto alla cura e
          alla  formazione  e  per  il  coordinamento dei tempi delle
          citta'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000,
          n. 60:
             «Art.  5  (Congedi  per  la  formazione).  -   1.  Ferme
          restando  le  vigenti disposizioni relative al diritto allo
          studio  di  cui  all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
          300,  i  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
          che  abbiano  almeno  cinque anni di anzianita' di servizio
          presso   la   stessa  azienda  o  amministrazione,  possono
          richiedere  una  sospensione  del  rapporto  di  lavoro per
          congedi  per  la formazione per un periodo non superiore ad
          undici   mesi,   continuativo   o   frazionato,   nell'arco
          dell'intera vita lavorativa.
             2.  Per  «congedo  per  la formazione» si intende quello
          finalizzato  al completamento della scuola dell'obbligo, al
          conseguimento  del  titolo  di studio di secondo grado, del
          diploma  universitario  o di laurea, alla partecipazione ad
          attivita'  formative  diverse  da  quelle poste in essere o
          finanziate dal datore di lavoro.
             3.  Durante  il  periodo di congedo per la formazione il
          dipendente  conserva  il  posto  di lavoro e non ha diritto
          alla   retribuzione.   Tale   periodo  non  e'  computabile
          nell'anzianita'  di  servizio  e  non  e' cumulabile con le
          ferie,  con  la  malattia  e con altri congedi. Una grave e
          documentata  infermita', individuata sulla base dei criteri
          stabiliti  dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4,
          intervenuta  durante il periodo di congedo, di cui sia data
          comunicazione  scritta  al  datore  di lavoro, da' luogo ad
          interruzione del congedo medesimo.
             4.  Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
          di   congedo  per  la  formazione  ovvero  puo'  differirne
          l'accoglimento    nel    caso    di   comprovate   esigenze
          organizzative.   I   contratti   collettivi   prevedono  le
          modalita'  di  fruizione del congedo stesso, individuano le
          percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
          disciplinano  le  ipotesi  di  differimento  o  di  diniego
          all'esercizio  di  tale  facolta'  e  fissano i termini del
          preavviso,  che comunque non puo' essere inferiore a trenta
          giorni.
             5.  Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
          di  cui al presente art., ovvero al versamento dei relativi
          contributi,  calcolati secondo i criteri della prosecuzione
          volontaria.»