Art. 16.

                          Terapie salvavita

  1.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della  Repubblica  11  settembre  2007,  n. 171, in caso di patologie
gravi  che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili
secondo   le  indicazioni  dell'Ufficio  medico  legale  dell'Azienda
sanitaria  competente  per territorio, ai fini del presente articolo,
sono  esclusi  dal  computo  dei giorni di congedo straordinario o di
aspettativa  per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero
o  di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente  certificati  dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura   convenzionata   o   da  equivalente  struttura  sanitaria
militare.  I  giorni  di  assenza  di cui al presente articolo sono a
tutti     gli     effetti    equiparati    al    servizio    prestato
nell'Amministrazione   e   sono   retribuiti,  con  esclusione  delle
indennita'  e  dei  compensi  per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  2.   Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari  esigenze
collegate  a  terapie  o  visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni  favoriscono  un'idonea  articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
 
          Nota all'art. 16:
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre   2007,   n.   171,   recante   «Recepimento  del
          provvedimento   di   concertazione  per  il  personale  non
          dirigente    delle   Forze   armate-quadriennio   normativo
          2006-2009 e biennio economico 2006-2007», e' pubblicato nel
          S.O. alla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243.