Art. 18.

                         Diritto allo studio

  1.  Per  la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della   scuola  secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli  esami
universitari  o  post-universitari,  nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e
conteggiate  le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti
agli  esami  sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso
di  sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite
e  conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale,
in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano anche
in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
  3.  Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  16  marzo  1999,  n.  255  nel caso di
iscrizione  a  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma  di scuola
secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari
fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano
attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari
per  il  raggiungimento  di tali localita' ed il rientro in sede sono
conteggiati nelle 150 ore medesime.
 
          Nota all'art. 18:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  78 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28  ottobre  1985,  n.  782,
          recante   «Approvazione   del   regolamento   di   servizio
          dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305:
             «Art.  78  (Diritto  allo  studio). -  L'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza  favorisce  la  aspirazione  del
          personale  che  intende  conseguire  un titolo di studio di
          scuola  media  superiore  o  universitario  o partecipare a
          corsi  di  specializzazione  post  universitari  o ad altri
          corsi  istituiti  presso  le  scuole pubbliche o parificate
          nella stessa sede di servizio.
             A   tal  fine,  oltre  ai  normali  periodi  di  congedo
          straordinario  per  esami,  e'  concesso un periodo annuale
          complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
          stessi.
             Tale  periodo  viene  detratto  dall'orario  normale  di
          servizio,  secondo le esigenze prospettate dall'interessato
          almeno  due  giorni  prima  al  proprio  capo ufficio, e la
          richiesta  deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
          inderogabili esigenze di servizio.
             L'interessato   dovra'   dimostrare,  attraverso  idonea
          documentazione,  di avere frequentato il corso di studi per
          il  quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di
          revoca  in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
          fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno
          successivo.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 13, commi 1 e 2, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          255:
             «Art.  13 (Diritto allo studio). -  1. Ferme restando le
          disposizioni  di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.  394,  ove i corsi
          richiamati  nel predetto art. non siano attivati nella sede
          di  servizio  il  diritto  alle  150  ore  da dedicare alla
          frequenza  compete  anche  per  i  medesimi corsi svolti in
          altra   localita'.  In  tal  caso  i  giorni  eventualmente
          necessari  per  il  raggiungimento  di tale localita' ed il
          rientro  in  sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
          ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
             2.  Le  disposizioni  del  comma 1 si applicano anche al
          personale  trasferito  ad  altra sede di servizio che abbia
          gia'  iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
          di servizio.».