Art. 18. Diritto allo studio 1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali. 3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante «Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305: «Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.». - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255: «Art. 13 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto art. non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.».