Art. 19.

                             Asili nido

  1.  Nell'ambito  delle  attivita'  assistenziali  nei confronti del
personale  e  nei  limiti  degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse  inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido,  puo'  concedere  il  rimborso,  anche  parziale,  delle  rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
  2.  A  decorrere  dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 18
del  decreto  del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
sono  incrementate,  per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, di euro
53.515,00 annui.
  3. Per il solo anno 2009, l'importo di cui al precedente comma 2 e'
maggiorato di euro 288.000.
 
          Nota all'art. 19:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18 del decreto del
          Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
             «Art.  18 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita'
          assistenziali  nei  confronti  del  personale  e nei limiti
          degli  stanziamenti  relativi ai capitoli ad esse inerenti,
          l'Amministrazione,  in  luogo  della  istituzione  di asili
          nido,  puo'  concedere  il  rimborso, anche parziale, delle
          rette  relative  alle  spese sostenute dai dipendenti per i
          figli a carico.
             2.   A   decorrere   dall'anno   2003   sono   assegnati
          complessivamente  per  le finalita' di cui al comma 1 € 0,8
          milioni annui.»