Art. 19. Asili nido 1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico. 2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, di euro 53.515,00 annui. 3. Per il solo anno 2009, l'importo di cui al precedente comma 2 e' maggiorato di euro 288.000.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: «Art. 18 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico. 2. A decorrere dall'anno 2003 sono assegnati complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 0,8 milioni annui.»