Art. 2. 
 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. La decorrenza degli stipendi annui  lordi  del  personale  delle
Forze armate  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  11  settembre   2007,   n.   171,   in
applicazione dell'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007,  n.
159, convertito con modificazioni nella legge 29  novembre  2007,  n.
222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007. 
  2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma  precedente
e i relativi incrementi mensili lordi sono  riportati  nella  tabella
seguente: 
 
    

=====================================================================
    Stipendi a     |         |                   |  Stipendi annui
 decorrere dal 1°  |         |Incrementi mensili |     lordi (12
   febbraio 2007   |Parametri|       lordi       |    mensilita')
-------------------|---------|---------------------------------------
      Gradi        |         |       euro        |       euro
=====================================================================
Tenente Colonnello/|         |                   |
Maggiore           | 150,00  |      127,50       |     24.705,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano           | 144,50  |      122,83       |     23.799,15
---------------------------------------------------------------------
Tenente            | 139,00  |      118,15       |     22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente       | 133,25  |      113,26       |     21.946,28
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo     |         |                   |
Luogotenente       | 139,00  |      118,15       |     22.893,30
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo (con|         |                   |
8 anni nel grado)  | 135,50  |      115,18       |     22.316,85
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo     | 133,00  |      113,05       |     21.905,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo   | 128,00  |      108,80       |     21.081,60
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
Ordinario          | 124,00  |      105,40       |     20.422,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        | 120,75  |      102,64       |     19.887,53
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore  |         |                   |
Capo (con 8 anni   |         |                   |
nel grado)         | 122,50  |      104,13       |     20.175,75
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore  |         |                   |
Capo               | 120,25  |      102,21       |     19.805,18
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore  | 116,25  |       98,81       |     19.146,38
---------------------------------------------------------------------
Sergente           | 112,25  |       95,41       |     18.487,58
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore   |         |                   |
Capo scelto (con 8 |         |                   |
anni nel grado)    | 113,50  |       96,47       |     18.693,45
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore   |         |                   |
Capo scelto        | 111,50  |       94,77       |     18.364,05
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore   |         |                   |
Capo               | 108,00  |       91,80       |     17.787,60
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore   |         |                   |
scelto             | 104,50  |       88,82       |     17.211,15
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal Maggiore| 101,25  |       86,06       |     16.675,88
---------------------------------------------------------------------

    
 
  3.  Il  trattamento  stipendiale,  come  rideterminato  dai   commi
precedenti, per la quota parte  relativa  all'indennita'  integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel  trattamento  stesso  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  30  maggio
2003, n. 193, non modifica la base di  calcolo  ai  fini  della  base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177,  e  successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma  10,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base  alle  vigenti  disposizioni,
dal personale in servizio all'estero. 
  4. I  valori  stipendiali  di  cui  al  comma  2,  riassorbono  gli
incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo  2,
del decreto del Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.
171. 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del  decreto del
          Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
             «Art.  2  (Nuovi  stipendi) - 1. Dal 1° gennaio 2006, il
          valore  del punto parametrale, stabilito dall'art. 2, comma
          2,  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
          2004,  n.  302,  e'  fissato in euro 155,39 annui lordi. Il
          trattamento  stipendiale  del personale delle Forze armate,
          individuato   nell'art.   2,   comma  2,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5 novembre 2004, n. 302, e',
          pertanto,   incrementato   delle  misure  mensili  lorde  e
          rideterminato  nei  valori annui lordi di cui alla seguente
          tabella:2.  Dal  1°  febbraio  2007,  il  valore  del punto
          parametrale,  stabilito  dall'art.  2, comma 2, del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e'
          fissato   in   euro  155,82  annui  lordi.  Il  trattamento
          stipendiale  del  personale delle Forze armate, individuato
          nell'art.  2,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica   5   novembre   2004,  n.  302,  e',  pertanto,
          incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
          valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 83   <----

             2. Dal 1 febbraio 2007, il valore del punto parametrale,
          stabilito  dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5  novembre  2004, n. 302, e' fissato in
          euro  155,82  annui  lordi.  Il trattamento stipendiale del
          personale  delle  Forze  armate,  individuato  nell'art. 2,
          comma  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica  5
          novembre  2004,  n.  302,  e', pertanto, incrementato delle
          misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi
          di cui alla seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 84   <----

             3.   Dal   1°   settembre  2007,  il  valore  del  punto
          parametrale,  stabilito  dall'art.  2, comma 2, del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e'
          fissato   in   euro  164,70  annui  lordi.  Il  trattamento
          stipendiale  del  personale delle Forze armate, individuato
          nell'art.  2,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica   5   novembre   2004,  n.  302,  e',  pertanto,
          incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
          valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 85   <----

             4.  Il  trattamento  stipendiale, come rideterminato dai
          commi    precedenti,    per   la   quota   parte   relativa
          all'indennita'  integrativa  speciale,  conglobata  dal  1°
          gennaio  2005  nel trattamento stesso ai sensi dell'art. 3,
          comma  1,  del  decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
          non  modifica  la  base  di  calcolo  ai  fini  della  base
          pensionabile  di  cui  alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
          successive  modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2,
          comma  10,  della  legge  8  agosto  1995, n. 335, e non ha
          effetti  diretti  e  indiretti  sul trattamento complessivo
          fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
          servizio all'estero.
             5.  Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono
          l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso
          di  vacanza contrattuale, dall'art. 1, comma 3, del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.».
             -  Per il testo dell'art. 15 del decreto legge 1 ottobre
          2007, n. 159, si veda nelle note alle premesse.
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          legislativo  30  maggio  2003, n. 193, recante «Sistema dei
          parametri  stipendiali per il personale non dirigente delle
          Forze  di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7
          della  Legge  29  marzo  2001,  n.  86»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, S.O.:
             «1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2005 nello stipendio
          basato  sul  sistema  dei  parametri  confluiscono i valori
          stipendiali  correlati ai livelli retributivi, l'indennita'
          integrativa  speciale,  gli scatti gerarchici e aggiuntivi,
          nonche'  gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle
          3, 4 e 5.».
             - La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante «Collegamento
          delle  pensioni  del  settore  pubblico alla dinamica delle
          retribuzioni.  Miglioramento  del trattamento di quiescenza
          del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
          degli istituti di previdenza», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
             - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge
          8  agosto  1995,  n.  335,  recante  «Riforma  del  sistema
          pensionistico  obbligatorio  e  complementare»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:
             «10.  Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
          15  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724 , in materia di
          assoggettamento   alla   ritenuta   in  conto  entrate  del
          Ministero  del  tesoro  della  quota di maggiorazione della
          base  pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto  dagli  articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
          1976,  n.  177  , rispettivamente, per il personale civile,
          militare,  ferroviario  e per quello previsto dall'art. 15,
          comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».