Art. 20.

                            Tutela legale

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio
1975,  n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997,
n.  67,  convertito  con  legge  23 maggio 1997, n. 135, si applicano
anche  a  favore  del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In
mancanza  del  coniuge  e  dei  figli  del  dipendente  deceduto,  si
applicano  le  vigenti  disposizioni  in materia di successione. Alla
relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
  2.  Ferme  restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale
delle  Forze  armate  indagato  o  imputato  per  fatti  inerenti  al
servizio,  che  intende  avvalersi  di  un  libero  professionista di
fiducia,  puo'  essere  anticipata,  a richiesta dell'interessato, la
somma  di  euro  2.500,00  per  le  spese legali, salvo rivalsa se al
termine  del  procedimento  viene  accertata  la  responsabilita' del
dipendente a titolo di dolo.
  3.  L'importo  di  cui  al  comma 2 puo' essere anticipato anche al
personale   convenuto   in  giudizi  per  responsabilita'  civile  ed
amministrativa  previsti  dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
  4.   Sono   ammesse   al   rimborso,   nell'ambito  degli  ordinari
stanziamenti  di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
  5.  La  richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui  dall'Avvocatura  dello  Stato  ai sensi dell'articolo 18 del
decreto  legge  25  marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
 
          Nota all'art. 20:
             - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio
          1975,  n.  152,  recante «Disposizioni a tutela dell'ordine
          pubblico»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 24 maggio
          1975, n. 136:
             «Art.  32.  -  Nei  procedimenti a carico di ufficiali o
          agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
          militari  in  servizio  di  pubblica  sicurezza  per  fatti
          compiuti  in  servizio  e  relativi all'uso delle armi o di
          altro  mezzo  di  coazione  fisica,  la  difesa puo' essere
          assunta  a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
          Stato    o    da    libero    professionista   di   fiducia
          dell'interessato medesimo.
             In  questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
          del   Ministero   dell'interno   salva  rivalsa  se  vi  e'
          responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
             Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si applicano a
          favore  di  qualsiasi  persona  che,  legalmente  richiesta
          dall'appartenente   alle   forze  di  polizia,  gli  presti
          assistenza.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legge 25
          marzo  1997,  n.  67,  recante  «Disposizioni  urgenti  per
          favorire    l'occupazione»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale   26   marzo   1997,  n.  71,  e  convertito  con
          modificazioni nella legge, 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta
          Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119):
             «Art.  18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). -
          1.  Le  spese legali relative a giudizi per responsabilita'
          civile,  penale e amministrativa, promossi nei confronti di
          dipendenti  di  amministrazioni  statali  in conseguenza di
          fatti  ed  atti  connessi con l'espletamento del servizio o
          con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
          sentenza    o    provvedimento    che   escluda   la   loro
          responsabilita',  sono  rimborsate dalle amministrazioni di
          appartenenza     nei     limiti     riconosciuti    congrui
          dall'Avvocatura    dello    Stato.    Le    amministrazioni
          interessate,  sentita  l'Avvocatura  dello  Stato,  possono
          concedere  anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
          nel   caso   di   sentenza   definitiva   che   accerti  la
          responsabilita'.
             2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          art., valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire
          3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1997-1999, al capitolo 6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno  finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».