Art. 3.

                     Effetti dei nuovi stipendi

  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
schema  di  provvedimento hanno effetto sulla tredicesima mensilita',
sul  trattamento  ordinario  di  quiescenza,  normale e privilegiato,
sulla  indennita'  di  buonuscita,  sull'assegno  alimentare  per  il
dipendente  sospeso,  come previsto dall'articolo 82, del decreto del
Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  previdenziali  ed
assistenziali  e  relativi  contributi, compresi la ritenuta in conto
entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
schema di provvedimento sono corrisposti integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di
provvedimento.   Agli   effetti   dell'indennita'  di  buonuscita  si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del  presente  schema di provvedimento, avviene in
via  provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
legge  11  luglio  1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  82 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
          «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto
          degli  impiegati  civili  dello  Stato»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.:
             «Art. 82 (Assegno alimentare).- All'impiegato sospeso e'
          concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla
          meta'  dello  stipendio,  oltre  gli assegni per carichi di
          famiglia».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  172 della legge 11
          luglio    1980,    n.    312,    recante   «Nuovo   assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
          1980, n. 190, S.O.:
             «Art.  172  (Disposizioni  per la sollecita liquidazione
          del nuovo trattamento economico).- Gli uffici che liquidano
          gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei
          nuovi  trattamenti  economici, in via provvisoria e fino al
          perfezionamento  dei  provvedimenti  formali,  fatti  salvi
          comunque  i  successivi  conguagli,  sulla base dei dati in
          possesso  o  delle  comunicazioni  degli  uffici presso cui
          presta  servizio  il  personale  interessato  relative agli
          elementi  necessari  per  la determinazione del trattamento
          stesso.».