Art. 7.

                             Buoni pasto

  1.  Ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in materia di buoni
pasto,  a  decorrere  dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009,
l'importo  del  buono  pasto  di cui all'articolo 17, del decreto del
Presidente  della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato
in euro 7,00.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 del decreto del
          Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
             «Art.  17  (Buono-pasto). -  1.  L'amministrazione  puo'
          concedere  un  buono-pasto  giornaliero  dell'importo  di €
          4,65,  quando  presso l'ente di appartenenza o presso altro
          ente   nella   stessa   sede  sia  impossibile  assicurare,
          direttamente  o  mediante  appalti,  il funzionamento della
          mensa  obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia
          impiegato   in   servizi   di   istituto   che   comportino
          specificamente  la  permanenza  sul luogo di servizio o nel
          caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per
          consumare  il  pasto  non  sia  conciliabile  con i periodi
          temporali concessi.
             2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti
          degli  stanziamenti  iscritti  nei  competenti  capitoli di
          bilancio.».