Art. 8. 
 
                         Assegno funzionale 
 
  1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti  di
cui all'articolo  5,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile
di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica 28  aprile  2006,  n.  221,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per  i
gradi di  1°  Caporal  Maggiore,  Caporal  Maggiore  scelto,  Caporal
Maggiore Capo, Caporal Maggiore Capo scelto,  viene  incrementata  di
euro 781,00 annui lordi; 
    b) le misure previste al compimento  di  29  anni,  ivi  compresa
quella di cui al punto precedente, vengono attribuite  al  compimento
di 27 anni di servizio; 
    c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure  attribuite  a
27 anni di servizio  vengono  rideterminate  negli  importi  indicati
nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma  2  e  nella
colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3. 
  2. Per  effetto  di  quanto  previsto  al  precedente  comma  1,  a
decorrere dal 1° dicembre 2008,  le  misure  dell'assegno  funzionale
sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: 
    

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  Misure annue  |                |                 |
  dell'assegno  |                |                 |
  funzionale a  |                |                 |
decorrere dal 1°|   17 anni di   |   27 anni di    |   32 anni di
 dicembre 2008  |    servizio    |    servizio     |    servizio
---------------------------------------------------------------------
     Gradi      |      euro      |      euro       |      euro
=====================================================================
1° Caporal      |                |                 |
Maggiore        |    1.448,40    |    2.949,83     |    3.392,30
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore|                |                 |
scelto          |    1.448,40    |    2.949,83     |    3.392,30
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore|                |                 |
Capo            |    1.448,40    |    2.949,83     |    3.392,30
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore|                |                 |
Capo scelto     |    1.448,40    |    2.949,83     |    3.392,30
---------------------------------------------------------------------
Sergente        |    1.800,20    |    3.018,20     |    3.470,98
---------------------------------------------------------------------
Sergente        |                |                 |
Maggiore        |    1.800,20    |    3.018,20     |    3.470,98
---------------------------------------------------------------------
Sergente        |                |                 |
Maggiore Capo   |    1.800,20    |    3.018,20     |    3.470,98
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo     |    1.829,40    |    3.070,50     |    3.531,03
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo     |                |                 |
Ordinario       |    1.829,40    |    3.070,50     |    3.531,03
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo|    1.829,40    |    3.070,50     |    3.531,03
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo  |    1.829,40    |    3.070,50     |    3.531,03
---------------------------------------------------------------------

    
  3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori,  per  effetto
di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre
2008, le misure dell'assegno funzionale sono  fissate  negli  importi
annui lordi di cui alla tabella seguente: 
    

=====================================================================
  Misure annue  |                |                 |
  dell'assegno  |                |                 |
  funzionale a  |                |                 |
decorrere dal 1°|   17 anni di   |   27 anni di    |   32 anni di
 dicembre 2008  |    servizio    |    servizio     |    servizio
---------------------------------------------------------------------
     Gradi      |      euro      |      euro       |      euro
=====================================================================
Sottotenente e  |                |                 |
Tenente         |    2.153,50    |    3.231,70     |    3.716,51
---------------------------------------------------------------------
Capitano        |    2.770,90    |    5.144,10     |    5.915,67
---------------------------------------------------------------------
Maggiore        |    3.122,70    |    5.144,10     |    5.915,67
---------------------------------------------------------------------
Tenente         |                |                 |
Colonnello      |    3.122,70    |    5.144,10     |    5.915,67
---------------------------------------------------------------------

    
  4. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno  2009,  ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal  presente  articolo,
per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio
di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
          Nota all'art. 8: 
             - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255: 
             «Art. 5 (Assegno funzionale). -  4.  Per  l'attribuzione
          degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal  computo  degli
          anni di servizio vanno esclusi,  limitatamente  al  biennio
          precedente  alla  data  di   maturazione   della   prevista
          anzianita',  per  gli  anni  in  cui  il  personale   abbia
          riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave   della
          consegna di rigore o un giudizio  complessivo  inferiore  a
          "nella media".». 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, recante
          «Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo
          per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo
          al biennio economico 2004-2005», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148: 
             «Art.  3  (Assegno   funzionale).   -   1.   Le   misure
          dell'assegno funzionale pensionabile  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
          novembre 2003, n. 349, fermi restando i  requisiti  di  cui
          all'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 marzo  1999,  n.  255,  a  decorrere  dal  31
          dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate
          nei  seguenti  importi  annui  lordi,  rispettivamente,  al
          compimento degli anni di servizio sottoindicati: 

         Parte di provvedimento in formato grafico

             2. Per gli ufficiali provenienti  da  carriere  e  ruoli
          diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile  di
          cui all'art. 2, comma 2, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 20 novembre  2003,  n.  349,  fermi  restando  i
          requisiti di cui all'art.  5,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  marzo  1999,  n.  255,  a
          decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere  dall'anno  2006,
          sono  rideterminate  nei  seguenti  importi  annui   lordi,
          rispettivamente,  al  compimento  degli  anni  di  servizio
          sottoindicati: 

         Parte di provvedimento in formato grafico